HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

PRIMA CASA NON FINITA: SUFFICIENTE LA RESIDENZA NEL COMUNE

1 minuto, Redazione , 15/02/2018

Prima casa non finita: sufficiente la residenza nel Comune

Per non perdere l'agevolazione prima casa, se i lavori ritardano, è sufficiente prendere la residenza nel comune e non nello specifico immobile. A chiarirlo la Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Agevolazione prima casa salva anche nel caso di ritardi nella consegna dell'immobile. Per non perdere i benefici è infatti sufficiente trasferire la residenza, entro il termine di legge di 18 mesi, nel Comune in cui l'immobile è ubicato e non necessariamente nell'abitazione acquistata. A ribadire questo principio è stata la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 1588 del 23 gennaio 2018.

La sentenza muove dal ricorso di due coniugi che avevano acquistato un immobile grazie alle agevolazioni prima casa. L’ufficio con avviso di liquidazione recuperava le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali sul presupposto che la coppia non aveva trasferito, nel termine di diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.

I coniugi ricorrono in CTR in quanto il ritardo era da ricollegare agli adempimenti necessari al rilascio dell’agibilità da parte del Comune all' impresa costruttrice lottizzante, rilevando l’imprevedibilità dell’evento impeditivo. Ricorre in Cassazione l'Agenzia delle Entrate.

La suprema Corte accoglie il ricorso del Fisco, in base al quale, la causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall’acquisto, al fine della fruibilità dell’agevolazione prima casa, deve consistere in un impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento. Di conseguenza il ritardo nei lavori di costruzione dell’immobile, non integra le caratteristiche della forza maggiore, come delineate dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dell’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.

Nel caso di specie ha errato la Ctr a riconoscere l’esimente della forza maggiore al ritardo nei lavori di costruzione e alle lungaggini burocratiche, non integrando tali situazioni le caratteristiche della forza maggiore, come sopra delineate in base alla giurisprudenza sul tema. Nei medesimi termini, altresì, si è espressa la Cassazione, laddove ha statuito che il rilascio del certificato di agibilità non rileva ai fini dell’agevolazione prima casa, la cui normativa richiede, quale condizione per fruire dei benefici fiscali, il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile e non che l’immobile acquistato venga adibito a propria abitazione.

Abbonati ai commenti Giurisprudenza Fiscale e Lavoro :  4 invii settimanali direttamente nella mail dell'abbonato di commento alle principali sentenze.

Tag: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.