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UTILIZZO DELLE PERDITE IN CASO DI ACCERTAMENTO: ECCO LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

1 minuto, Redazione , 29/01/2018

Utilizzo delle perdite in caso di accertamento: ecco la Circolare delle Entrate

Consolidato nazionale e utilizzo delle perdite: oggi la Circolare dell'Agenzia con i chiarimenti

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Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, la nuova Circolare n. 2/E con le nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento. Nel documento di prassi, allegato a questo articolo, vengono fornite istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione consolidata. Ecco i principali chiarimenti:

  • lo scomputo delle perdite dei soggetti aderenti al consolidato anteriori all’esercizio dell’opzione può essere richiesto con il modello Ipea, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione di questo modello.
  • la consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo al consolidato può chiedere a scomputo dell’imponibile accertato con l’atto unico, le proprie perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato. Se invece il maggior imponibile accertato non supera la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo dalla consolidata. In un’ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Tuir, che limita espressamente l’utilizzo delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione. L’Agenzia specifica che comunque la consolidante può richiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato presentando il modello Ipec anche in alternativa al modello Ipea della consolidata, fino a concorrenza dell’importo accertato con l’atto unico.
  • il criterio da utilizzare in caso di interruzione/revoca è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate. 

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 26.01.2018 n. 2
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