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CIGS E LICENZIAMENTI IN LEGGE DI BILANCIO 2018

2 minuti, Redazione , 15/01/2018

CIGS e licenziamenti in Legge di Bilancio 2018

Un riepilogo delle modifiche agli ammortizzatori sociali , Cigs e mobilità in Legge di bilancio, in una circolare della Fondazione Studi consulenti del lavoro

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 La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare  n. 1 del 4 gennaio 2018, analizza le ultime novità, previste dalla Legge di Bilancio per il 2018 (l. 205/2017), in materia di ammortizzatori sociali. Tra i vari interventi  i consulenti evidenziano  in particolare:

S un primo intervento  offerto dall’art. 1, comma 133, attiene alla possibilità di proroga dell’intervento CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale attraverso l’introduzione di un nuovo articolo  al D.Lgs. n. 148/2015. Le aziende interessate potranno beneficiare di un ulteriore periodo di integrazione salariale, derogando al limite temporale massimo di durata dell’intervento della cassa integrazione nell’ambito del quinquennio mobile  - oltre a quelli specificamente già previsti per ciascuna delle richiamate causali  . Questa possibilità di proroga  ha alcune limitazioni :

  • è prevista solo per gli anni 2018 e 2019,
  • nel limite  massimo annuale di 100 milioni di euro
  • è riservata alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale

Per la  ricollocazione dei lavoratori a rischio di esubero nell’ambito di  questi programmi di cassa integrazione straordinaria. sono previste particolari agevolazioni fiscali per i dipendenti che reperiscano una nuova occupazione, oltre che benefici contributivi per i datori che li assumono. Le misure saranno specificate in prossimi decreti interministeriali.

Altri interventi della Legge di Bilancio si orientano al sostegno del reddito  in deroga sia in merito alla CIGS che alla mobilità nell’ambito delle c.d. aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012, vale a dire dei territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, riconosciuti come tali dal Ministero dello sviluppo economico: 

  • In primo luogo l’art. 1, comma 139,  al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa, riconosciute fino alla data dell’8 ottobre 2016, prevede che le restanti risorse finanziarie possano essere destinate, nell’anno 2018, dalle stesse regioni, a fini della proroga della  CIGS e della mobilità in deroga.
  • Per le imprese  che cessano il programma di  CIGS, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga ai limiti di durata massima.

Infine viene incrementato da quattro a dieci volte il tetto aziendale del Fondo di Integrazione Salariale e da quattro a sette volte il periodo minimo per l’accesso all’esodo incentivato previsto dalla Legge Fornero.

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