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CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE CON ACCORPAMENTO DI TRE IMMOBILI

1 minuto, Redazione , 20/12/2017

Agevolazioni prima casa anche con accorpamento di tre immobili

E' possibile usufruire dei benefici prima casa nel caso di accorpamento di tre immobili, purché si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e l’abitazione risultante non sia una A/1, A/8 o A/9

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E' possibile beneficiare delle agevolazioni “prima casa” anche per l’acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad altri due già posseduti a condizione che:

  • si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari
  • e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Questo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate a seguito di un’istanza di interpello, con la Risoluzione del 19 dicembre 2017 n. 154/E, che qui alleghiamo.

La peculiarità del caso oggetto di interpello risiede nel fatto che nell’accorpamento sono coinvolti tre immobili (uno contiguo e l’altro sottostante il nuovo immobile), uno dei quali acquistato senza fruire delle suddette agevolazioni.

In considerazione dei principi già affermati dall'Agenzia, quest'ultima ritiene che le agevolazioni ‘prima casa’ debbano essere riconosciute anche nel caso rappresentato nella presente istanza di interpello riguardante l’acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, di cui uno contiguo, sito al terzo piano ed altro sottostante, ubicato al secondo piano.

Non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento; occorre considerare, infatti, che analogamente al caso esaminato con la circolare n. 31 del 2010, le agevolazioni per detto acquisto non potevano essere richieste, in quanto la contribuente risultava già titolare, al momento della stipula dell’atto di trasferimento, di altro immobile agevolato.

Trattandosi, peraltro, di immobile non contiguo a quello preposseduto, alla contribuente risultava, altresì, preclusa la possibilità di avvalersi delle agevolazioni riconosciute, con i predetti documenti di prassi, per l’acquisto di immobili contigui.

In conclusione, quindi, la contribuente istante può fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto del nuovo immobile, a condizione che proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 19.12.2017 n. 154 - Benefici prima casa

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2025 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2025 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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