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RIMBORSO TARI: IL MEF CHIARISCE COME VA RICHIESTO

1 minuto, Redazione , 23/11/2017

Rimborso TARI: il MEF chiarisce come va richiesto

Nella Circolare 1/2017 del 20 novembre il MEF ha fornito chiarimenti sulle modalità di calcolo della TARI e sulla richiesta di rimborso nel caso di versamento in eccesso

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Con Circolare 1/2017 il Ministero dell'Economia delle Finanze, il 20 novembre ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito al corretto calcolo TARI specificando che: 

  • la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa,
  • la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Qualora il contribuente abbia versato il tributo per un importo maggiore di quello corretto, lo stesso può chiedere il rimborso. In particolare, il rimborso TARI può essere richiesto per le annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita quale componente dell’imposta unica comunale (IUC). Per quanto riguarda l’istanza di rimborso si precisa che la stessa deve essere proposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

Attenzione, la circolare MEF chiarisce che non è possibile chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI.

L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere

  • tutti i dati necessari a identificare il contribuente,
  • l’importo versato
  • l'importo di cui si chiede il rimborso
  • i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Si precisa, infine, che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l’errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari

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Commenti

Luigi - 29/11/2017

Vorrei sapere cosa si intende per superfice calpestabile.Vedi legge stabilita' 2014 del 27/12/2013 n° 147 commi 645 646 647. A me sembra che il tributo debba essere calcolato con 80% della superfice catastale riportata in visura.

Pietro - 23/11/2017

Mi piacerebbe vivere in un Paese civile dove l'Ente che si accorge di aver percepito illecitamente denaro dai cittadini, lo rimborsa senza che ci sia bisogno di fare alcun ricorso, sperando che una larga percentuale degli aventi diritto non lo faccia e che la "truffa" così si legalizzi.

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