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MAGGIORAZIONE PENSIONE PER SINDROME TALIDOMIDE: CHIARIMENTI

1 minuto, Redazione , 02/11/2017

Maggiorazione pensione per sindrome talidomide: chiarimenti

Chiarimenti sulla decorrenza della maggiorazione previdenziale per sindrome da talidomide: dalla data della documentazione sanitaria o dall’inizio dell’attività lavorativa.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel messaggio n. 4274 del 31 ottobre 2017 l'Inps interviene con chiarimenti sulla decorrenza della maggiorazione  per i casi di inabilità per sindrome da talidomide ex Art 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

A seguito di numero richieste di chiarimenti l'Istituto  ricorda che  per l’esatto momento di attribuzione del beneficio in oggetto (dalla data della documentazione sanitaria o dall’inizio dell’attività lavorativa), viene preso in considerazione il dato della percentuale di inabilità attribuibile alla sindrome sulla base della documentazione clinica del soggetto e definito dalla decisione della Commissione medica competente ("verbale CMO di riconoscimento del nesso di causalità e di classificazione delle lesioni e/o infermità,  decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163 con ascrizione della stessa ad una delle prime 4 categorie della tabella A del DPR  N. 915-1978) .

Quindi  in presenza di idonea documentazione sanitaria accertante l'inabilità come dovuta alla condizione malformativa in oggetto,  la maggiorazione  deve essere attribuita, a domanda, ai fini pensionistici, dall’inizio dell’attività lavorativa per il servizio effettivamente prestato nella condizione invalidante presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, nel limite massimo di cinque (5) anni.

Se invece risulti attestata esclusivamente la condizione di invalidità civile superiore al 74%, non potendosi discriminare se e quanto a tale percentuale concorrano altre condizioni patologiche acquisite, la decorrenza del beneficio andrà valutata come per la generalità delle patologie invalidanti.
 

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