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CONTRATTO DI AGENZIA E PROCACCIATORI DI AFFARI

Contratto di agenzia e procacciatori di affari

Contratto di agenzia e procacciatori di affari:ne parla l'Avv. Santolin in un videocorso di due ore!

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Videocorso di due ore dell'Avv. Ivo Santolin

ACQUISTA IL VIDEOCORSO "CONTRATTO DI AGENZIA E PROCACCIATORE DI AFFARI"

Avv. Ivo Santolin

Il corso si pone l’obiettivo di fornire un approfondimento sul contratto di agenzia e sulla figura dell’agente, mediante l’individuazione dei tratti caratteristici dello stesso ed il raffronto con le tipologie contrattuali affini. Un occhio di riguardo verrà prestato rispetto, in particolare, alla figura similare del procacciatore di affari. La materia sarà trattata in prospettiva pratica proponendo anche l’esame dei modelli contrattuali specifici dell’agente e del procacciatore di affari.

Ci si sposterà, infine, ad esaminare brevemente il percorso processuale delle possibili vertenze giudiziali tra agente e committente.

Argomenti:

  1. Agenzia – Nozione
  • Caratteri – natura giuridica
  • Agenti-procacciatori d’affari-piazzisti ecc..
  1. Disciplina dell’agenzia
  • Le parti del contratto – requisiti (esame modello)
  • Il compenso
  • Durata e cessazione del contratto
  • Recesso e preavviso
  • Clausola risolutiva espressa (orientamenti di giurisprudenza)
  • Indennità di fine rapporto
  • Patto di non concorrenza
  1. Disciplina del procacciatore d’affari
  • Le parti del contratto (esame modello)
  • Requisiti
  1. Agenzia – vertenze - Rito applicabile ed art. 2113 c.c.

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Commenti

Teofilo Sciarra - 18/10/2017

Pienamente d'accordo!!!... Senonchè (mi si perdoni la modalità impropria di iniziare il concetto), giusto questo concetto di introduzione "atipica" di un non meglio precisato "rapporto obbligatorio" ha generato nel comportamento delle imprese mandatarie la "possibilità" di risolvere la problematica per loro dolorosa ed onerosa di impiegare agenti non professionali, utilizzando veri e propri contratti di agenzia mascherati con un nomen iuris più o meno "tipico" (diciamo un mix che prevede appunto il termine contratto seguito dal termine procacciamento o procacciatore, con contenuto ibrido in cui, tuttavia, spiccano le caratteristiche "gradite" alla mandante appartenenti al Contratto di Agenzia tipico e l'esclusione di quegli elementi che del Contratto di Agente non piacciono alle Preponenti/Mandanti!)... E' chiaro che se per l'Avv. Santolin è possibile conferire incarico al procacciatore mediante un documento idoneo che individui un rapporto atipico "occasionale" ovvero "temporaneo" (e sul quale potrei naturalmente essere d'accordo), è pur vero che la breccia che si apre con l'avvento di un vero e proprio contratto da procacciatore fa sì che le Mandanti possano ritenere che da lì a realizzare un Contratto di Procacciamento con le caratteristiche del Contratto di Agenzia il passo sia più che breve !!...ed è quello che accade ogni giorno e su cui personalmente sono purtroppo costretto a misurarmi costantentemente !!... Per questo ritengo sia molto più corretto continuare a regolare il rapporto tra una preponente ed un procacciatore attraverso una semplice (e naturalmente chiara!) lettera d'incarico!.. Naturalmente, rispetto la professionalità e il lavoro dell'Avv. Santolin!.. Probabilmente le nostre due prospettive divergono ad iniziare dalla considerazione dei rispettivi punti di vista generati da funzioni e competenze profondamente diverse (la mia funzione ha matrice prettamente sindacale...ed è quella sulla quale vengo chiamato naturalmente ad operare dalla categoria!)... In ogni caso non mi rimane che augurare all'Avv. Santolin e a voi tutti buon lavoro!... Teofilo Sciarra

Teofilo Sciarra - 18/10/2017

" La materia sarà trattata in prospettiva pratica proponendo anche l’esame dei modelli contrattuali specifici dell’agente e del procacciatore di affari.." Spiegate per cortesia all'Avv. Santolin che il procacciatore d'affari, ancorchè figura di intermediario "occasionale" ovvero "temporaneo", non può essere considerato in alcun modo (anche e soprattuto dopo le naturali conseguenze dell'avvento dell'art. 74 del D. Lgs 59/10 recepimento della Dir. 2006/123/CE D.Bolkestein o Direttiva Servizi Mercato Interno) una figura professionale e quindi "stabilizzabile" con uno specifico contratto, in quanto, con la conferma della Legge 204/85 alla quale è stato "sottratto" unicamente il Ruolo, insiste l'estremo dell'illecito dell'esercizio abusivo della Professione Agente e dunque la figura del procacciatore, rimanendo un profilo di natura non professionale, è assogettabile unicamente a "lettera di incarico". Oggi più che mai, infatti, ai fini dell'attribuzione del Contratto di Agenzia, unico strumento che giustifichi un rapporto stabile per una figura professionale di intermediario commerciale con conseguente iscrizione al R.I. presso la Camera di Commercio di residenza, occorre detenere i requisiti professionali previsti dalla L. 204/85 (titolo di studio ovvero Corso Professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome, ovvero ancora esperienza di vendita qualificata in qualità di Responsabile delle Vendite presso una attività commerciale, praticamente un livello di qualifica dal 2° in su del Contratto Commercio) e con il possesso dei requisiti professionali (oltre che personali e morali) procedere all'iscrizione camerale.. Ergo, il "profilo" del procacciatore d'affari non è contrattualizzabile (in quanto questo prefigurerebbe una stabilizzazione del rapporto tra Preponente/mandante e Intermediario/mandatario, con pretesa legitimazione di una figura che in realtà cadrebbe nell'illecito di esercizio abusivo della Professione Agente, con corresponsabiltà della stessa Mandante!. Saluti. Teofilo Sciarra* *Direttore Nazionale UGIFAI (Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari) *Iscritto al Ruolo Periti ed Esperti CCIAA al n. 346 per la Tabella XXII sub 12 (Commissioni e Rappresentanze) *Direttore di Organismo di Formazione Professionale Accreditato dalla Regione Abruzzo e dei Corsi Riconosciuti per Agenti e Rappresentanti di Commercio *Docente di Legislazione di Riferimento e di Contrattualistica nei Corsi riconosciuti per Agenti di Commercio *Già Responsabile FNAARC Confcommercio Pescara (1982/1990) e FIARC Confesercenti Abruzzo (1991/2000) *Già Direttore Regionale CESCOT Confesercenti (Organismo di Formazione Professionale Accreditato per i Corsi di F.P. per Agenti e Rappresentanti di Commercio (1995/2000) *Già Componente la Giunta Esecutiva Nazionale della FIARC Confesercenti (1998/2000) per la funzione tecnica.

Luigia Lumia - 18/10/2017

Gentilissimo, grazie del suo intervento che ci permette di approfondire meglio gli aspetti giuridici della materia oggetto del corso. L'avv. Santolin chiarirà senza 'altro il suo pensiero nel corso del webinar. Mi ha comunque precisato che il "modello contrattuale specifico" a cui fa riferimento è un modello base creato ad hoc di un contratto per sua natura atipico (cioè normativamente non previsto). Il modello potrà essere buono o meno e, comunque, non vincolante (ossia non è l'unico possibile proprio perchè non prefissato). Il termine "contratto" non necessariamente significa "stabilizzazione"; con il termine contratto si intende solo la base normativa del rapporto tra le parti. In senso molto più tecnico si puo' ritenere che essendo un Contratto, per definizione, solamente il risultato dell'incontro delle volontà delle parti, la c.d. "lettera di incarico" che viene accettata dal procacciatore integra di per sè un contratto (cioè appunto un incontro di volontà).

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