Il Ministero del lavoro ha adottato con il Decreto direttoriale 36 del 28 marzo 2024 il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.
Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione le abilitazioni risultanti nell’elenco del 18 marzo 2024 per le società
- CERVINO s.r.l., CON.FOR s.r.l., ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r.l., ICT Genesia s.r.l., SO.VE.P.I. Società, Verifiche Periodiche Impianti s.r.l. e VERICERT s.r.l. le abiliazioni sono modificate
- l'iscrizione della società ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r. è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione.
- la denominazione della Società SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l., è variata in SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l.
Viene quindi adottato il 49° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche d
Il 49 elenco sostituisce interamente il precedente del 1 marzo 2024.
Obbligo di verifica attrezzature: come funziona
Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
Obbligo verifiche attrezzature
Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero :
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- e l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.