Perentorio il termine del 30 settembre p.v. per la domanda di contributi per aspettative politiche o sindacali ma la documentazione puo essere integrata successivamente .
In un nuovo messaggio, il n. 3688 del 26.9.2917 l'Inps comunica che a seguito di richieste di chiarimenti sul Messaggio Hermes 3499 dell’8/9/2017 , "il termine del 30 settembre ha natura decadenziale per la presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali ovvero pubbliche elettive."
L'istituto precisa anche che la documentazione richiesta a corredo della domanda, potrà essere presentata dagli interessati alle sedi competenti anche dopo il termine .
In particolare , la documentazione da allegare alla domanda è costituita da:
- provvedimento di collocamento in aspettativa e documentazione del rapporto di lavoro da cui, fra l’altro, si evinca l’effettiva durata dell’aspettativa, le sue cause, la categoria e la qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa e le variazioni intervenute successivamente;formale attribuzione della carica sindacale da parte dell’organo sindacale e documentazione da cui risulti la durata di effettivo svolgimento della stessa, l’eventuale trattamento previdenziale connesso con la medesima carica;
- prospetto indicante l’ammontare della retribuzione, gli sviluppi economici e di carriera riscontrati dai relativi contratti collettivi di lavoro, dei quali dovrà essere prodotta copia; in luogo dei contratti collettivi potrà essere presentata circostanziata dichiarazione dei competenti uffici del lavoro dalla quale risultino anche gli estremi dei suddetti contratti e della loro pubblicazione.
L'aspettativa per cariche pubbliche elettive prevede il riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori dipendenti privati o pubblici:
- eletti al Parlamento nazionale;
- eletti al Parlamento europeo;
- eletti alle assemblee regionali;
- nominati a ricoprire funzioni pubbliche a condizione che si tratti di funzioni o cariche pubbliche elettive tale che, anche se non discendenti direttamente dalla collettività, trovino tuttavia la loro legittimazione in una elezione cosiddetta di secondo grado
Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita deve essere assunto con atto scritto.
Le cariche sindacali per le quali è riconosciuta la contribuzione figurativa sono quelle previste dalle norme statutarie per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell’organizzazione sindacale.
Anche in questo caso l'incarico deve risultare attribuito formalmente.