E Book

Compensazioni 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90

E Book

Acconto IMU 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 17,90
HOME

/

FISCO

/

DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023

/

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI: LA CIRCOLARE DI RISPOSTA AI DUBBI

2 minuti, Redazione , 26/09/2017

Definizione agevolata delle liti pendenti: la Circolare di risposta ai dubbi

Compilazione F24, domanda di definizione in caso di fallimento, rapporto tra la definizione agevolata delle liti e la precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Agenzia delle Entrate risponde agli ultimi quesiti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, l’opportunità offerta ai contribuenti che scelgono di
presentare domanda di definizione e versare, al netto di sanzioni e interessi di mora, gli importi contenuti nell’atto impugnato entro il prossimo 2 ottobre. La circolare n. 23/E pubblicata ieri, infatti, completa il quadro tracciato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio scorso sull’agevolazione introdotta dal Dl n. 50/2017. 
La circolare si occupa dell’ipotesi in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, attraverso la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’iscrizione a ruolo dei due terzi dell’importo in contestazione. In questo caso, l’Agenzia specifica che la lite pendente può essere definita con il pagamento del 40 per cento dell’importo della sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (ossia 1/3 non ancora iscritto a ruolo), essendo stata già definita in modo agevolato la restante parte (ossia i 2/3 già iscritti a ruolo).
 L’Agenzia specifica che, a seguito di fallimento del contribuente, l’istanza di definizione agevolata delle controversie pendenti può essere legittimamente presentata dal curatore e, in caso d’inerzia di quest’ultimo, dal fallito. Il documento di prassi, inoltre, conferma che le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione.
La circolare contiene alcuni pratici esempi per aiutare i contribuenti nella compilazione del modello di versamento F24. In particolare, l’Agenzia chiarisce come va correttamente suddiviso, tra i vari codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 108/E del 2017, l’importo netto da versare per la definizione agevolata della lite. Nel modello di pagamento l’importo netto andrà ripartito, voce per voce, nella stessa proporzione percentuale degli importi contenuti nell’atto impugnato. Se, ad esempio, l’importo lordo dovuto per Irpef e relativi interessi era pari all’89,82 per cento del totale indicato nell’atto impugnato, al codice tributo 8122 (Altri tributi erariali e interessi) dovrà essere imputato l’89,82 per cento dell’importo netto dovuto. Anche se non specificato nella circolare, si precisa che il predetto codice tributo “residuale” va utilizzato altresì per il versamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di spese di notifica.

Potrebbe interessarti il Pacchtto Definizione liti pendenti File Excel per il calcolo di convenienza della nuova definizione delle liti fiscali pendenti (art. 11 DL 50 del 24.04.2017) + eBook in pdf e CdG in OMAGGIO

Segui gratuitamente il nostro dossier Definizione liti pendenti 2017 con tanti aggiornamenti e approfondimenti

Allegato

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 25.09.2017 n. 23

Tag: DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 · 31/08/2023 Liti pendenti: chiarimenti delle Entrate su atti inerenti il recupero IVA

Atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e liti pendenti. In caso di

Liti pendenti: chiarimenti delle Entrate su atti inerenti il recupero IVA

Atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e liti pendenti. In caso di

Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti

Circolare n 21 ADE del 26 luglio con chiarimenti sulla rinuncia agevolata: le entrate specificano dettagli su ambito applicativo, oggetto e qualificazione giuridica

Rottamazione quater: chiarimenti per un caso di credito IVA rigenerato

Rottamazione quater per cartelle su indebito credito IVA:si perfeziona solo col pagamento di tutte le somme e così si può "rigenerare" il credito IVA riversato

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.