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REVISORI LEGALI: REGOLE PER LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 2017

3 minuti, Redazione , 25/09/2017

Revisori legali: regole per la formazione continua obbligatoria 2017

Ultimi giorni per iscriversi ai corsi in diretta per assolvere all'obbligo di formazione continua previsto per il triennio a partire dal 2017 per i Revisori legali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fisco e Tasse è stato accreditato dal MEF per la formazione continua dei Revisori Legali.

Scopri il programma del Mini Master Revisori Legali 2017  programmato da settembre a dicembre disponibile in abbonamento o in vendita singola. I corsi saranno tenuti on line sotto forma di webinar e daranno la possibilità di maturare i crediti per la formazione sia in diretta che in differita.

Di seguito le regole che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF – ha diramato con la circolare del 6 luglio 2017 n.26:

- l'obbligo di formazione continua per i revisori legali decorre dal l° gennaio 2017 e si protrae per l’intero triennio successivo, sino cioè al 31 dicembre 2019;

- l'obbligo di formazione può essere assolto:

  • attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle Finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
  • presso società o enti pubblici e privati accreditati (tra cui fiscoetasse.com) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  • mediante il riconoscimento dell'attività di formazione organizzata dagli albi professionali e fruita dagli iscritti al registro della revisione legale ovvero organizzata all'interno delle società di revisione legale a favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi di revisione legale.

- entro il triennio su indicato, ogni iscritto al registro dei revisori dovrà aver conseguito 60 CFU. In merito si precisa che:

  • per i revisori legali, non sono previsti esoneri dall’obbligo di formazione, neppure in relazione all’età;
  • 1 ora di formazione corrisponde a 1 CFU, fermo restando l’obbligo per l’ente accreditato di certificare la reale presenza del revisore durante lo svolgersi del corso, anche ove la formazione avvenga in modalità on-line;
  • dovranno essere conseguiti almeno 20 crediti formativi in ogni anno solare;
  • ogni anno,almeno 10 dei 20 crediti formativi previsti per assolvere l’obbligo di formazione, dovranno essere conseguiti seguendo corsi vertenti su materie espressamente indicate dal MEF (1. Gestione del rischio e controllo interno; 2. Principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale; 3. Disciplina della revisione legale; 4. Deontologia professionale e indipendenza; 5. Tecnica professionale della revisione) - Materie Gruppo A ;
  • per i restanti 10 crediti formativi da conseguirsi nell’arco di un anno, il revisore è libero di scegliere tra corsi che vertano su: contabilità generale, analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali ed internazionali; analisi finanziaria; diritto civile, commerciale, societario e fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economica politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica - Materie Gruppi B e C.

NB.  Nell’arco del triennio, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell’assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici.

- I crediti formativi conseguiti durante un anno solare, da ciascun revisore, saranno accreditati solo a seguito di una verifica a posteriori operata dal MEF. In particolare:

  • entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui i revisori hanno assolto l’obbligo di conseguimento dei 20 CFU, l’ente accreditato ai fini della formazione sarà tenuto ad effettuare una comunicazione annuale al registro.
  • la comunicazione attesterà, per ogni partecipante ai corsi di formazione, il numero dei crediti conseguiti per aver effettivamente partecipato ai corsi proposti dall’ente;
  • le comunicazioni riguardanti i crediti acquisiti, potranno essere indirizzate, anche in modo cumulativo, all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

 Così ad es. l’ente accreditato dovrà, entro marzo 2018, provvedere a comunicare al MEF i nomi di coloro che abbiano effettivamente partecipato ai corsi di formazione,da esso  tenuti nel 2017 e il numero dei crediti formativi da questi conseguiti.

- tenuto conto che la circolare viene emanata in corso d’anno, il Ministero procederà per il 2017 a valutare il possesso dei requisiti per l’accreditamento e la corrispondenza dell’offerta formativa con il programma annuale, anche in merito a corsi che si siano già stati svolti o che siano attualmente in fase di svolgimento.

In allegato il Programma delle Materie del MEF

Allegato

programma revisore legali MEF 2017

Tag: CORSI ACCREDITATI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2025 CORSI ACCREDITATI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2025

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