HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PRESTAZIONE OCCASIONALE E CONTRATTO A TERMINE: IL PARERE DEI CDL

2 minuti, Redazione , 25/08/2017

Prestazione occasionale e contratto a termine: il parere dei CDL

Secondo la Fondazione consulenti del lavoro il contratto di lavoro occasionale presto si puo utilizzare anche per una prestazione di lavoro continuativo di durata pari a un mese

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'ordine Consulenti del Lavoro ha pubblicato alcune Faq, con  alcune interpretazioni della nuova normativa sul lavoro occasionale che con il decreto N. 50 2017 ha istituito nei mesi scorsi i due nuovi strumenti Libretto FamiglIa e Contratto telematico di lavoro occasionale PREST-O.

La disciplina ha ancora aspetti non del tutto chiari, ad esempio, nel definire  l'ammissibilità di qualunque modalità di lavoro, posto che si rispetti il limite economico di 2500 euro annui per ogni prestatore , con ogni datore di lavoro  e di 280 ore di lavoro, sempre nell'anno civile.  

A questo riguardo in una delle  domande viene chiesto se sia possibile stipulare il contratto di prestazione occasionale per  una  durata pari ad un mese con prestazioni non saltuarie ma  rese ogni giorno nei limiti unicamente di orari e riposi  previsti dalla normativa generale del D.LGS n. 66 2003.

Nello specifico il testo  chiede: "Il concetto di occasionalità è solo economico e relativo al numero di ore annue o la prestazione deve essere anche temporalmente saltuaria? Posso ad esempio attivare il contratto di prestazione occasionale (Cpo) per un mese (fatti salvi i riposi)? "

In pratica  sembra di capire che si tratterebbe di una prestazione  che andrebbe a sostituire  un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di un mese.

La risposta degli esperti della Fondazione CDL è positiva in quanto, "nel rispetto dei limiti economici e temporali indicati dalla citata normativa, si ritiene possibile fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per un mese, rispettando ovviamente le previsioni di cui al richiamato Decreto  Legislativo n.66/2003, in quanto non si riscontra una coincidenza tra il concetto di occasionalità della prestazione e saltuarietà temporale della stessa".

Ciò malgrado il documento stesso  ricordi nella risposta che "l’art. 54-bis della Legge n. 96/2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, prevede " la possibilità, da parte dell’utilizzatore, di  acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità nel corso di  un anno civile "   

Va dunque sottolineato che si tratta  di un interpretazione  del termine "saltuario",  presente nel testo di legge ma non meglio specificato, che, come tale  potrebbe anche non essere condivisa dagli ispettori del lavoro in caso di controlli.

Sulla stessa base infatti si potrebbero ammettere contratti di 4 ore giornaliere per due mesi l'anno ad esempio per lavori stagionali  (20 ore sett=80 ore mensili x 2 =160  ore  x 9 euro netti, che darebbero un compenso totale di 1440 euro, ampiamente al disotto del limite economico previsto per il Prest-o). 

In assenza di chiarimenti ministeriali  probabili casi di contenzioso di questo tipo  in futuro dovranno attendere le pronunce della  Cassazione  .

Ti potrebbe interessare anche il nuovo e-book Nuovi voucher lavoro occasionale, co.co.co, intermittente

Vedi anche "Voucher addio : ecco Libretto Famiglia e Contratto telematico"

Segui il nostro Dossier gratuito Voucher e lavoro occasionale con tutte le novità e gli approfondimenti.

Tag: COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/03/2024 Contributi INPGI 2024 giornalisti autonomi

Contributi minimi, aliquote, massimali, regole di versamento e dichiarazione reddituale 2024 all'ente previdenziale giornalisti autonomi INPGI

Contributi INPGI 2024 giornalisti autonomi

Contributi minimi, aliquote, massimali, regole di versamento e dichiarazione reddituale 2024 all'ente previdenziale giornalisti autonomi INPGI

CCNL commercio rinnovo 2024:  testo e tabelle aumenti

Firmato il 22 marzo 2024 il rinnovo del contratto Terziario commercio servizi di Confcommercio. Tabella aumenti e una tantum. Il nuovo testo in PDF

Fondo solidarietà telecomunicazioni: domande con OMNIA IS dal 28.3

In arrivo AIS : Assegni Fondo di solidarietà per il settore telecomunicazioni: Operative le domande sulla piattaforma OMNIA IS anche per i Fondo telecomunicazioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.