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PRESTAZIONI OCCASIONALI: SULLE SANZIONI I CHIARIMENTI INL

4 minuti, Redazione , 22/08/2017

Prestazioni occasionali: sulle sanzioni i chiarimenti INL

Sanzioni del contratto di prestazione occasionale nella circolare N. 5 2017 e nota 7427 dell'ispettorato nazionale del lavoro. Riepilogo di obblighi e divieti

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Nella recente   circolare INL n. 5/2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro  ha fornito le prime indicazioni al personale ispettivo in tema di contratto di lavoro occasionale , istituito in sostituzione dei voucher lavoro dal decreto N. 50 2017, specificando in particolare le diverse sanzioni previste .

L'ispettorato ricorda che innazitutto che per prestazioni occasionali devono intendersi le  attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) a compensi netti  complessivamente:

- non superiori a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori
- non superiori a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro
-  non superiori a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore,

non possono comunque essere superati i limit di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile . Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL.

DIVIETI DI UTILIZZO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale  da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori  subordinati a tempo indeterminato 
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che  con pensionati studenti fino a 25 anni percettori di sostegni al reddito , non iscritti nell'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini,  miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

LE SANZIONI PER CONTRAVVENZIONE DEI DIVIETI

Il superamento  del limite economico di 2.500 euro o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile – ovvero del diverso limite  nel settore agricolo – comporta la  trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a  far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse  sanzioni civili ed amministrative. Questo vale per tutti gli utilizzatori, sia aziende , professionisti che privati, ma non per le pubbliche amministrazioni.

La stessa trasfomazione  in rapporto di lavoro  subordinato, si realizza invece dalla data di inizio del rapporto  in caso di utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte di aziende per cui è vietato o per lavoratori esclusi (ad es. se precedentemente impiegati come dipendenti ) 

Inoltre si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500  “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.

LE SANZIONI PER MANCATE COMUNICAZIONI

Anche  in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva  da parte di utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500  “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”. In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta  è  pari ad euro 833,33 per ogni giornata non comunicata.

Per  la violazione degli obblighi di comunicazione per  più lavoratori, pertanto, la sanzione  va calcolata moltiplicando  euro 833,33  per il numero di  giornate lavorative non regolarmente comunicate .

A seguito di nuove richieste di chiarimenti , l'ispettorato ha anche emanato la nota n. 7427 del 21 agosto  2017,  in cui precisa che  il parametro di quantificazione della sanzione  è rappresentato esclusivamente dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99).

 SANZIONI E MAXISANZIONE LAVORO NERO 

Infine la circolare specifica i criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la  prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un vero e proprio  rapporto di lavoro “in nero”,  che in tal caso è e sanzionabile esclusivamente con la c.d. maxisanzione.

L'ispettorato  raccomenda una attenta valutazione della singola fattispecie e precisa che si potrà escludere la maxisanzione  solo nei casi in cui 
a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti  economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di   precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

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