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FORMAZIONE CONTINUA DEI REVISORI LEGALI ISCRITTI NEL REGISTRO: ECCO LE REGOLE

2 minuti, Redazione , 07/07/2017

Formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro: ecco le regole

Formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro nella Circolare 26 della Ragioneria dello Stato

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La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro.
In generale, l'adempimento dell’obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno. Il credito è l’unità di misura dell’impegno richiesto dall’apprendimento e dal mantenimento delle conoscenze professionali ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, coerentemente alle metodologie proprie dell’istruzione superiore. Nell’anno 2017 e in attesa di affinare, nei futuri esercizi, la politica formativa dei revisori legali, si assume che un’ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all’acquisizione di un credito, a prescindere dall’eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all’interno di ciascuna proposta formativa. L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2017.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti, ovvero:

  1. gestione del rischio e controllo interno;
  2. principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;
  3. disciplina della revisione legale;
  4. deontologia professionale e indipendenza;
  5. tecnica professionale della revisione.

Attenzione: la partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta.

L’attività formativa può essere alternativamente svolta:

  1. mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati;
  2. mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione

Si rammenta che sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 per il periodo della sospensione.
Per quanto riguarda le disposizioni che, al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio: una determinata età dell’iscritto al registro) prevedono un esonero dagli obblighi della formazione continua nei riguardi dei professionisti iscritti agli albi, si sottolinea che le stesse non producono effetti nei riguardi degli obblighi discendenti dall’iscrizione nel registro della revisione legale. Ad esempio, se un professionista fosse esonerato dall’obbligo di formazione discendente dall’iscrizione all’albo per aver superato una determinata età, sarebbe comunque assoggettato agli obblighi di formazione continua previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 nei riguardi degli iscritti al registro.
Sono parimenti assoggettati agli obblighi di formazione quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi di formazione per essi previsti. Nel caso della revisione legale, infatti, nessuna disposizione normativa, ad oggi, prevede l’esonero dagli obblighi di formazione.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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