HOME

/

FISCO

/

RIMBORSO IVA 2022

/

RIMBORSO IVA 1° TRIMESTRE 2017: OGGI 2 MAGGIO ULTIMO GIORNO UTILE PER LA DOMANDA

2 minuti, Redazione , 02/05/2017

Rimborso Iva 1° trimestre 2017: oggi 2 maggio ultimo giorno utile per la domanda

Scade oggi 2 maggio il termine per la presentazione della domanda di rimborso, con il Modello Iva TR, dell'Iva a credito relativa al primo trimestre 2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi ultimo giorno utile per l'invio della domanda di rimborso del credito Iva relativo al primo trimestre 2017.
I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello IVA TR.

Si ricorda che secondo quanto stabilito dall'art. 38-bis, secondo comma, del Dpr n. 633/1972, il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso:

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività (operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72):
    • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
    • trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare;

Il modello IVA TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel, se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo, pertanto il termine per l'invio della domanda di rimborso dell'Iva a credito del primo trimestre 2017 è oggi 2 maggio (il 30.04 cade di domenica e lunedì è un festivo).

In alternativa, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, tenendo conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi pari o inferiori a € 5.000 annui può essere effettuato dal contribuente senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello
di presentazione dell’istanza, mentre per importi superiori a € 5.000 annui, l'utilizzo in compensazione può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate...

Segui gratuitamente il Dossier dichiarazione IVA 2017  per essere sempre aggiornato. Troverai news, aggiornamenti, approfondimenti, le risposte alle FAQ più comuni e la normativa di riferimento.

Inoltre ti segnaliamo i seguenti prodotti:

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022 RIMBORSO IVA 2022 RIMBORSO IVA 2022

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIMBORSO IVA 2022 · 10/04/2024 Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

Le Entrate chiariscono perchè non spetta il rimborso IVA ad una azienda che opera in Italia come stabile organizzazione di una casa madre inglese

Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

Le Entrate chiariscono perchè non spetta il rimborso IVA ad una azienda che opera in Italia come stabile organizzazione di una casa madre inglese

Rimborsi iva infra-annuali a maglie troppo strette

La digitalizzazione e le operazioni non soggette a Iva per l'assenza del cd. presupposto territoriale. Il rimborso iva va eseguito entro termini ragionevoli

Rimborso IVA del cessionario: le condizioni per richiederlo

Le Entrate forniscono chiarimenti sulle condizioni per richiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso dal cessionario, rispetto ad un cedente che non abbia restituito l'imposta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.