Corrispettivi giornalieri dei distributori automatici: le modalità operative nel Provvedimento di ieri dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il documento di prassi riguarda la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici (cd. “vending machine”). Sono considerati tali apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo, e sono costituiti dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate:
- uno o più “sistemi di pagamento”
- un sistema elettronico (cd. “sistema master”)
- un “erogatore” di beni e/o servizi.
Come specificato nel Provvedimento, tali distributori si distinguono da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 poiché non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Rientrano in tale definizione anche gli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio) ed è considerato sistema di pagamento anche la cosiddetta “torre di ricarica”, apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da vending machine.
I soggetti passivi IVA che utilizzano tali vending machine comunicano all’Agenzia delle entrate, entro la data di messa in servizio degli stessi, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione nonché le altre informazioni dettagliatamente indicate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE che i soggetti obbligati appongono in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine. Il QRCODE contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.
L’attività di accreditamento dei gestori dei distributori automatici e di censimento dei loro dispositivi (che potrà iniziare dal 1° settembre 2017) è identica a quella delineata dal provvedimento del 30 giugno. Infatti, la differenza tra i due provvedimenti consiste nell’acquisizione dei dati dal sistema master:
- per i distributori automatici dotati di porta di comunicazione l’acquisizione avviene automaticamente mediante un dispositivo mobile,
- per i distributori privi di “porta” l’acquisizione è manuale (è responsabilità del gestore o dei suoi incaricati imputare, mediante apposito software reperibile sul libero mercato, i dati di vendita rilevati manualmente dalla vending machine sul dispositivo mobile).
Terminata la fase di acquisizione dati, il dispositivo mobile genera, per entrambe le ipotesi, un file xml secondo il tracciato riportato nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi”, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema dell’Agenzia.
Il provvedimento contiene due ulteriori rilevanti “semplificazioni”:
- la possibilità se si opta per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di adempiere all’obbligo tramite un “registratore telematico” con determinate aratteristiche tecniche. La semplificazione riguarda esclusivamente i corrispettivi generati da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato il “registratore telematico”
- i Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici possono adempiere all’obbligo secondo le modalità e i termini definiti nella convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento chiarisce che le specifiche tecniche valgono per una “fase transitoria” che avrà termine il 31 dicembre 2022.