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DIS COLL: INDENNITÀ SOSPESA PER I COLLABORATORI

1 minuto, Redazione , 13/02/2017

Dis coll: indennità sospesa per i collaboratori

L'indennità di disoccupazione dis coll non è stata prorogata per il 2017 ma si prepara forse un correttivo nell'imminente conversione del Milleproroghe

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L’inps ha diffuso una nota in cui  ricorda che l’indennità di  disoccupazione per i collaboratori la cd. DIS COLL non è stata prorogata per il 2017  e quindi non puo piu essere richiesta per eventi di disoccupazione che si verificano dopo il 31.12. 2016. 

A seguito delle reazioni dei sindacati il Mnistero del lavoro ha emanato a sua volta una nota sul sito  comunicando l’intenzione di inserire nella conversione in legge del Milleproroghe attualmente in corso di discussione  una disposizione per «garantire la continuità» dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione Dis-coll ai collaboratori che perdono il lavoro  nel 2017.  Inoltre si prepara una nuova norma da inserire nel ddl lavoro autonomo attualmente in commissione. la legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale è attesa per l’esame della camera all’inizio di Marzo .
La Dis coll era stata istituita dal Jobs Act in via sperimentale nel 2014 ed era  stata poi prorogata dalla legge di stabilità 2015 per il 2016. Alcuen risorse sono a valere anche sul bilancio del 2017 ma serviranno a far fronte comunque a domande inoltrate nel per interruzioni verificatesi nel 2016  “Nessuna indennità quindi - avvertiva l'Inps - sarà erogabile a fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto intervenuti dall'inizio del 2017.

La misura aveva requisiti alquanto stringenti infatti nella circolare Inps 75 2016 prevedeva un indennità pari almeno al 75% della retribuzione  del collaboratore corrisposta mensilmente dall’INPSper la metà dei mesi di contribuzione presenti nell’anno precedente l'evento di cessazione del rapporto  (comunque non piu di sei mesi in un anno) . Inoltre richiedeva almeno tre mesi di contribuzione accreditata e l’importo dell'indennità non può superare la misura massima mensile di 1.300 euro per il  2016,. I destinatari dovevano essere iscritti alla Gestione separata INPS collaboratori ( senza Partita IVA)

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