E' entrato in vigore il 26 dicembre scorso l'obbligo di comunicazione preventiva dei distacchi dei lavoratori di aziende estere o multinazionali in Italia, previsto dal Dlgs 136/2016 e regolata dal Ministero del lavoro con Dm del 10 agosto 2016, le informazioni da inviare telematicamente entro il giorno precedente l'inizio del distacco sono di dati su società distaccante estera, distaccataria italiana, dati identificativi dei dipendenti distaccati, durata e sede del distacco.
Va utilizzato il Modello UNI_Distacco_UE utilizzando le istruzioni riportate nell’allegato A del Dm 10 agosto 2016.
La circolare 3/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha successivamente chiarito che per i distacchi successivi al 22 luglio 2016 e che sia ancora in essere alla data del 26.1.2016 la trasmissione della comunicazione di distacco dovrà essere effettuata entro tale data con la comunicazione cosiddetta “preventiva” posticipata (da utilizzare ogni volta in cui sussista una certificata indisponibilità del sistema informatico del sito del Lavoro).
L’obbligo di effettuare la comunicazione di distacco invece non sussiste qualora il distacco:
- abbia avuto inizio in data antecedente al 22 luglio; oppure
- si sia concluso prima del 26 gennaio 2017, pur essendo stato disposto in data successiva al 22 luglio.