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VOUCHER LAVORO ACCESSORIO: ECCO GLI INDIRIZZI PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

2 minuti, Redazione , 23/10/2016

Voucher lavoro accessorio: ecco gli indirizzi per la comunicazione preventiva

Pubblicati gli indirizzi mail cui inviare le comunicazioni preventive per l'utilizzo dei voucher lavoro nella circolare 1-2016 del nuovo Ispettorato nazionale del Lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le comunicazioni preventive obbligatorie per l'utilizzo dei voucher vanno spedite alle Direzioni territoriali del lavoro competenti  per ogni provincia.  E' arrivata ieri  con la circolare n. 1 del 17.10.2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro e allegata lista degli indirizzi  da utilizzare , una prima (parziale) indicazione per mettere fine ai dubbi dei tanti datori di lavoro che utilizzano i voucher per le prestazioni di lavoro accessorio .  

Come noto, a seguito del decreto correttivo del Jobs Act N. 185/2016 dal 8 ottobre 2016 è entrato in vigore l'obbligo di comunicare al Ministero l'imminente utilizzo di ogni voucher lavoro almeno 60 minuti prima della specifica prestazione. Mancavano ancora però ancora  le istruzioni specifiche per l'invio, malgrado la norma fosse già presente nel decreto 81 2015 .

La circolare INL 1-2016  riporta nell'allegato 1 tutti gli indirizzi mail (non si parla di PEC), creati specificamente ( ad esempio [email protected]) e  ricorda  che l'obbligo riguarda imprese e  professionisti e non i datori di lavoro privati . Nello specifico :

  • per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, la mail va inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio indicando:
  1.  i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  2.  il luogo della prestazione; 
  3.  il giorno di inizio della prestazione;
  4.  l’ora di inizio e di fine della prestazione. 
  • per gli imprenditori agricoli , entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione  la mail avrà contenuti parzialmente diversi: 
  1.  i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  2.  il luogo della prestazione;
  3.  la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. 

Le mail dovranno riportare in oggetto il codice fiscale e ragione sociale del committente e non dovranno contenere allegati.  Il documento consiglia esplicitamente di salvare copia delle mail inviate, anche se una modalità condivisa potrà essere concordata in futuro  con  incontri in fase di organizzazione tra Ministero e associazioni di categoria e ordini professionali .

 Resta  ancora da definire il numero telefonico cui inviare l' SMS inizialmente previsto come modalità alternativa. La circolare rimanda ancora, per questo, all'atteso decreto ministeriale citato nella norma ,  decreto che potrebbe individuare "ulteriori modalità  di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.

Si ricorda infine che  resta in vigore l'obbligo di inizio attività presso l'INPS (si tratta di fatto dell'attivazione dei voucher ). L'Ispettorato  a questo proposito  ricorda le sanzioni previste in caso di inadempienza  all'obbligo  e in particolare le maxi sanzioni per lavoro nero nel caso si ometta la comunicazione all'INPS di inizio attività ma specifica che il personale ispettivo terrà in debito conto l'assenza di indicazioni tra l'entrata in vigore dell'obbligo e la presente circolare, datata 17.10.2016.

Vedi anche Lavoro accessorio e voucher è in vigore la comunicazione preventiva  

Per le indicazioni successive vedi anche  "Voucher lavoro accessorio gli indirizzi per Sicilia e Bolzano"

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Allegato

Circolare INL 1-2017 comunicazione voucher

Tag: COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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