×

E Book

La Busta paga 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Regime forfettario | Pacchetto eBook 2026

33,90€ + IVA

IN SCONTO 39,80

E Book

Regime forfettario 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90
HOME

/

FISCO

/

IMU 2025

/

NIENTE IMU PER I CONIUGI CON CASE IN DUE COMUNI DIVERSI

2 minuti, Redazione , 27/09/2016

Niente IMU per i coniugi con case in due Comuni diversi

Ammessa l’esenzione IMU per i coniugi con due immobili posseduti in Comuni diversi, purchè oltre alla residenza anagrafica nell’immobile corrisponda l’abitualità della dimora presso quella abitazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esenzione Imu e Tasi per l’abitazione principale si applica anche a due immobili posseduti dai coniugi, purché si trovino in Comuni diversi e, oltre alla residenza anagrafica, in ciascuno corrisponda anche il dato sostanziale della abitualità della dimora, questo quanto precisato dalla Ctp di Brescia 605/2/2016.

Nel caso in questione, una contribuente (coniugata) aveva ricevuto avvisi di accertamento ai fini Imu e Tasi, con i quali il Comune richiedeva il pagamento delle imposte, non avendo riconosciuto l’applicazione dell’agevolazione per abitazione principale. Il nucleo familiare, infatti, godeva già di tale agevolazione in riferimento a un altro immobile, posseduto invece dal marito e ubicato in un Comune diverso.

I giudici, annullando gli atti impositivi e accogliendo le ragioni della contribuente, hanno innanzitutto rilevato la presenza di entrambe le condizioni previste dalla legge, per usufruire dell’esenzione IMU, ovvero un’immobile adibito a “dimora abituale” nel quale era stata trasferita anche la “residenza anagrafica”.
L'interpretazione letterale della norma quindi non esclude la possibilità di più “abitazioni principali” del nucleo familiare (per esempio per esigenze lavorative dei due coniugi), con la sola e comprensibile eccezione che tali abitazioni non siano ricomprese nel medesimo territorio comunale e questo per evitare l'ingiustificata duplicazione del beneficio.

L'interpretazione qui seguita è avvalorata dall'intervento (in Telefisco 2014) del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia sullo specifico problema dell'esenzione nel caso di "abitazioni principali", laddove si ribadisce testualmente che "l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi", interpretazione ribadita dal Ministero stesso con circolare 3/DF del 18 maggio 2012, in cui si afferma che il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l'ICI.

L'importante, ai fini dell'esclusione dall'IMU/TASI, é che alla residenza anagrafica presso quell'immobile indicato come 'abitazione principale' corrisponda anche il dato sostanziale dell’abitualità della dimora presso quella abitazione. In pratica la dimora non deve essere figurativa, ma reale, quindi 'abituale'.

Questo costituisce il vero dato scriminante e che deve essere oggetto di prova: l'abitualità della dimora.

Per approfondire ti segnaliamo:

in vendita singolarmente o nel conveniente Pacchetto IMU 2025 | eBook + Excel

Ti potrebbe interessare la nostra Circolare del giorno "Omesso o errato versamento IMU: come rimediare" disponibile anche in Abbonamento annuale!

Allegato

Ctp Brescia 605/2/2016

Tag: IMU 2025 IMU 2025 IVIE - IVAFE IVIE - IVAFE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Nicola Pansini - 28/09/2016

fatemi capire e legge oppure NO

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IMU 2025 · 09/02/2026 Recupero ICI 2006-2011: regole e modello per gli ENC

In GU n 31 del 7 febbraio il decreto MEF con tutte le regole per la dichiarazione per il recupero ICI degli ENC: vediamo come fare

Recupero ICI 2006-2011: regole e modello per gli ENC

In GU n 31 del 7 febbraio il decreto MEF con tutte le regole per la dichiarazione per il recupero ICI degli ENC: vediamo come fare

Rottamazione IMU e TARI: autonoma rispetto a quella principale

Rottamazione tributi locali: in question time il MEF chierisce che la rottamazione erariale è autonoma rispetto a quella locale

Esenzione IMU immobili enti non commerciali: norma interpretativa 2026

La legge di bilancio 2026 contiene anche una norma interpretativa per il perimetro di esenzione IMU per gli enti non commerciali di attività assistenziali, sanitarie e didattiche

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.