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FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE: ECCO LE ISTRUZIONI INPS

2 minuti, Redazione , 12/09/2016

Fondo integrazione salariale: ecco le istruzioni INPS

Nella circolare 176 2016 l'INPS  illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale. Previsto un tetto aziendale a regime nel 2022

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Nella  circolare 176 del 9.9.2016 l'INPS  illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale , che ha sostituito  il Fondo di solidarietà residuale  a seguito del  D.lgs n. 148/2015. Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicurerà  una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali  non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito altri Fondi di solidarietà bilaterali (a norma dell’art. 26 o fondi alternativi a norma dell’art. 27 del  D.lgs n. 148/2015). Questo l'indice degli argomenti:

1. Quadro normativo

 2. Ambito di applicazione 

 2.1 Datori di lavoro destinatari

 2.2   Requisito dimensionale del datore di lavoro

 3      Destinatari del Fondo di integrazione salariale

 4      Nozione di unità produttiva

 5       Prestazioni

 5.1 Assegno di solidarietà

 5.2 Assegno ordinario

 5.3 Misura delle prestazioni

 5.4 Durata massima complessiva della prestazione

 5.5 Autorizzazioni, pagamenti e rimborsi delle prestazioni

 5.6 Contribuzione correlata

 6 Finanziamento delle prestazioni

 7 Adempimenti procedurali

 7.1 Codifica Aziende

 7.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

 8 Amministrazione del Fondo integrazione salariale

 9 Equilibrio finanziario dei fondi

10 Monitoraggio della spesa

11 Ricorsi amministrativi

12 Istruzioni contabili

Va ricordato che sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano invece esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Giova segnalare inoltre che  il decreto   prevede un "tetto aziendale " , ossia un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazion sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti . Questo tetto però sarà introdotto gradualmente  andando a regime nel 2022, come di seguito:

  • nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016;
  • tetto aziendale pari a dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2017;
  • otto volte per gli eventi di sospensione o riduzione nell’anno 2018;
  • sette volte per gli eventi decorrenti nell’anno 2019;
  • sei volte per gli eventi decorrenti nell’anno 2020;
  • cinque volte  per gli eventi decorrenti nell’anno 2021.

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Allegato

Circolare INPS 176-2016 FONDO INTEGRAZIONE

Tag: ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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