×
HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE: ECCO LE ISTRUZIONI INPS

2 minuti, Redazione , 12/09/2016

Fondo integrazione salariale: ecco le istruzioni INPS

Nella circolare 176 2016 l'INPS  illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale. Previsto un tetto aziendale a regime nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella  circolare 176 del 9.9.2016 l'INPS  illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale , che ha sostituito  il Fondo di solidarietà residuale  a seguito del  D.lgs n. 148/2015. Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicurerà  una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali  non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito altri Fondi di solidarietà bilaterali (a norma dell’art. 26 o fondi alternativi a norma dell’art. 27 del  D.lgs n. 148/2015). Questo l'indice degli argomenti:

1. Quadro normativo

 2. Ambito di applicazione 

 2.1 Datori di lavoro destinatari

 2.2   Requisito dimensionale del datore di lavoro

 3      Destinatari del Fondo di integrazione salariale

 4      Nozione di unità produttiva

 5       Prestazioni

 5.1 Assegno di solidarietà

 5.2 Assegno ordinario

 5.3 Misura delle prestazioni

 5.4 Durata massima complessiva della prestazione

 5.5 Autorizzazioni, pagamenti e rimborsi delle prestazioni

 5.6 Contribuzione correlata

 6 Finanziamento delle prestazioni

 7 Adempimenti procedurali

 7.1 Codifica Aziende

 7.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

 8 Amministrazione del Fondo integrazione salariale

 9 Equilibrio finanziario dei fondi

10 Monitoraggio della spesa

11 Ricorsi amministrativi

12 Istruzioni contabili

Va ricordato che sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano invece esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Giova segnalare inoltre che  il decreto   prevede un "tetto aziendale " , ossia un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazion sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti . Questo tetto però sarà introdotto gradualmente  andando a regime nel 2022, come di seguito:

  • nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016;
  • tetto aziendale pari a dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2017;
  • otto volte per gli eventi di sospensione o riduzione nell’anno 2018;
  • sette volte per gli eventi decorrenti nell’anno 2019;
  • sei volte per gli eventi decorrenti nell’anno 2020;
  • cinque volte  per gli eventi decorrenti nell’anno 2021.

Allegato

Circolare INPS 176-2016 FONDO INTEGRAZIONE

Tag: ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI · 12/02/2026 CIGS aree di crisi industriale complessa 2026: stop al riparto

Le istruzioni ministeriali sulla nuova gestione accentrata delle risorse dopo la legge di bilancio 2026: domande entro 30 giorni dall’accordo e accoglimento in ordine crolologico

CIGS aree di crisi industriale complessa 2026: stop al riparto

Le istruzioni ministeriali sulla nuova gestione accentrata delle risorse dopo la legge di bilancio 2026: domande entro 30 giorni dall’accordo e accoglimento in ordine crolologico

Assegno di maternità:  cos'è, qual è l'importo 2026?

Importo e soglia ISEE rivalutati per il 2026 dell'assegno di maternità di base Come funziona. Come fare domanda. Casi particolari.

Importi NASpI, CIG, AIS e altre prestazioni INPS 2026

Aggiornati i massimali delle principali prestazioni di sostegno al reddito CIG , AIS, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO, LSU Circolare INPS 4 2026

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.