HOME

/

DIRITTO

/

MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

/

COPPIE DI FATTO RICONOSCIUTE ALL'ESTERO: TASSATE IN ITALIA COME FAMILIARI

1 minuto, Redazione , 29/06/2016

Coppie di fatto riconosciute all'estero: tassate in Italia come familiari

La donazione tra due persone dello stesso sesso unite da “unioni civili” di ordinamento estero, è tassata in Italia come atto dispositivo tra familiari.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli atti di disposizione tra due persone dello stesso sesso, legate da un’unione civile riconosciuta da uno Stato estero, godono dell’aliquota agevolata prevista in Italia per gli atti fra familiari. Questo è il principio affermato dalla CTR Liguria con la sentenza 575/1/16.

Il caso era iniziato con un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Imperia che voleva recuperare a tassazione l’imposta sulle donazioni su un bonifico operato da un soggetto residente in Svizzera, cui il beneficiario era legato da unione civile regolarmente riconosciuto nell’ordinamento estero.

Il contribuente impugnava l’avviso sostenendo che l’imposta doveva prevedere l’aliquota agevolata come nel caso di atti di disposizione tra familiari, anche se ancora non era stata approvata in Italia la legge sulle unioni civili e le coppie di fatto. Infatti in caso contrario, sarebbe stata violata la normativa sulla famiglia contenuta nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In particolare l’art. 8 della Convenzione prevede la tutela dell’ordinamento al diritto per le persone dello stesso sesso di vivere una relazione affettiva.

In primo grado vince l’Agenzia delle entrate di Imperia, ma il contribuente impugna in Appello e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, approvando la tesi del contribuente, specificava che il donatario deve essere equiparato ai familiari con il conseguente diritto di godere dell’aliquota agevolata prevista nella normativa italiana.

Scopri tutti i contenuti e utilità presenti nell'abbonamento alla Banca dati Utility - centinaia di tool pronti per aiutarti nel tuo lavoro!

Tag: MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Miky - 29/06/2016

Domanda: un cittadino italiano, contribuente onesto, dopo aver pagato le tasse sui suoi redditi, può disporre liberamente del suo denaro, ivi compresa la elargizione di somme ad amici ? Le somme regalate ad amici, perchè devono essere sottoposte nuovamente a tassazione ? Se la somma regalata sostituisce un oggetto (ovvero, invece di farti un regalo, ti do i soldi e ti compri quello che ti pare) si incorre nel rischio che il beneficiario venga perseguito per evasione fiscale ? E se un amico ti presta i soldi per aiutarti in un momento di difficoltà economica, devi pagarci sopra le tasse ? e quando li restituisci, li detrai dal tuo reddito ? Mi sono noti casi in cui un padre ha prestato il denaro al figlio per l'acquisto di una abitazione, il figlio ha subito un accertamento da parte dell'agenzia delle entrate e, alla fine, "per campare" ha dovuto patteggiare una somma per chiudere il contenzioso: in poche parole ha pagato le tasse sui soldi che il padre gli aveva prestato, perchè considerati reddito aggiuntivo al suo: Francamente mi pare una assurdità.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO · 21/09/2023 Diritto di abitazione casa familiare: spetta al superstite separato

La Cassazione chiarisce quando spetta il diritto di abitazione della casa familiare al coniuge superstite separato: gli orientamenti prevalenti e le norma di riferimento

Diritto di abitazione casa familiare: spetta al superstite separato

La Cassazione chiarisce quando spetta il diritto di abitazione della casa familiare al coniuge superstite separato: gli orientamenti prevalenti e le norma di riferimento

Separazione e divorzio: come indaga il fisco

L’intervento dell’Amministrazione finanziaria nei processi civili di separazione e divorzio alla luce della Riforma Cartabia

Assegno una tantum al coniuge tassato in Spagna: indeducibile in Italia

La Cassazione con Sentenza n 25383/2023 nega la deducibiltà di un assegno al coniuge versato una tantum secondo un accordo di separazione spagnolo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.