HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

MOBILITÀ: NON DECADE CON IL LAVORO INTERMITTENTE

1 minuto, Redazione , 09/07/2015

Mobilità: non decade con il lavoro intermittente

Interpello dei consulenti del lavoro sulla permanenza nelle liste di mobilità per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il contratto di lavoro intermittente anche a tempo indeterminato non comporta la cancellazione dalla liste di mobilità. Questo iin sintesi viene affermato dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CHE con interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
Il Ministero muovendo dall’art. 8, commi 6 e 7, della L. 223/1991, ai sensi dei quali il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato,  afferma che   il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato  ha caratteri di atipicità  che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato e  non comporta quindi, ai sensi dell’art. 9, comma 6 lett. a), della L. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.  Il Ministero rammenta inoltre che  la durata della prestazione nel lavoro intermittente – ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – è soggetta alla limitazione di legge delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari e solo “in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” (art. 34, comma 2 bis, del D. Lgs. 276/2003).

Tag: ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Mario - 11/08/2015

Salve, volevo sapere se avendo in corso una dis coll volevo capire se effetuando ad esempio lavori con voucher perdo la rimanente della dis coll? Grazie aspetto vostre risposte

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI · 07/02/2025 NASpI per attività stagionali nuove precisazioni INPS

Chiarimenti sull'interpretazione della norma Collegato Lavoro sul contributo NASpI nei contratti a termine per attività stagionali non comprese nel DPR

NASpI per attività stagionali  nuove precisazioni INPS

Chiarimenti sull'interpretazione della norma Collegato Lavoro sul contributo NASpI nei contratti a termine per attività stagionali non comprese nel DPR

Assegno di maternità:  cos'è, qual è l'importo 2025?

Importo e soglia ISEE rivalutati per il 2025 dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni. Come funziona. Come fare domanda. Casi particolari.

Massimali CIG, CISOA,  indennità disoccupazione 2025

Circolare INPS 25 2025 gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali INPS

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.