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APPARTAMENTO VENDUTO SOTTOCOSTO: OK ALLA PRESUNZIONE SEMPLICE

Appartamento venduto sottocosto: ok alla presunzione semplice

Se un immobile è venduto ad un prezzo modesto, insufficiente a garantire un utile adeguato all’attività, è legittimo l'accertamento basato su presunzioni semplici

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 245 del 9 gennaio 2014, ha affermato che, se l’Agenzia delle Entrate contesta e, quindi, ridetermina ai fini fiscali una plusvalenza realizzata a seguito di una cessione di immobile ad un prezzo modesto, insufficiente a garantire un utile adeguato all’attività del titolare, il rischio d'impresa, il capitale investito, può provare il rilievo con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Rimane a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato.

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Commenti

elvio cugini - 25/01/2014

Concordo con il sig. Miky. Anziché utilizzare le risorse per una vera lotta alla evasione fiscale, si fanno lotte ai mulini a vento. L'ultima è la geniale trovata relativa al pagamento degli affitti: quelli che prendono il nero stanno tremando (per le risate)!

Miky - 22/01/2014

FOLLE, semplicemente FOLLE. Specialmente nelle attuali condizioni del mercato immobiliare, tutti quelli che riescono a vendere, sempre più spesso a prezzi stracciati, rischiano una sanzione. Se l'Agenzia delle entrate ritiene che il corrispettivo di una compravendita sia stato maggiore di quello risultante dall'atto, che dimostri i movimenti di denaro. In Italia siamo considerati tutti evasori a prescindere, e dobbiamo in continuazione dimostrare il contrario. Nessuna Corte Costituzionale, Europea, Mondiale, difende il più elementare diritto di un cittadino: quello alla propria dignità, libertà, autodeterminazione.

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