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COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI: PRONTO IL MODELLO

1 minuto, Redazione , 05/08/2013

Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari: pronto il modello

Sul sito dell'Agenzia pubblicato il modello per la comunicazione dei dati relativi ai beni di impresa concessi in godimento ai soci o familiari

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con provvedimento del 2 agosto 2013, pubblicato il 5 agosto 2013, sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono state rese note le modalità e i termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni di impresa concessi in godimento ai soci o familiari.
La comunicazione che a regime dovrà essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per il 2012 dovrà essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
La comunicazione dovra essere inviata da tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva o alternativamente dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.
Dovranno essere comunicati i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.
Non devono essere comunicati:
- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit già assoggettati ad imposta;
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.
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