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OICR E CONFIDI, SI APPLICA L'IRES

Oicr e Confidi, si applica l'Ires

Gli OICR ed i Confidi sono soggetti passivi Ires pur usufruendo di un particolare regime tributario, quindi non sono soggetti all'imposta sostitutiva

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 2 luglio la Risoluzione n. 43/E/2013, con la quale ha fornito chiarimenti in merito ai regimi fiscali previsti, ai fini delle imposte sui redditi, per gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e i Confidi (i consorzi di garanzia collettiva dei fidi che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti). Il dubbio interpretativo risolto dalla risoluzione riguardava la classificazione di tali Organismi come soggetti Ires o come soggetti esenti. Se fossero esenti Ires, si applicherebbe l’imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari prevista dal D. Lgs. n. 239/1996. Per le Entrate, però, i soggetti in questione non subiscono tale imposta sostitutiva e, quindi, verranno trattati come soggetti cosiddetti “lordisti”, essendo soggetti inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES pur usufruendo di un particolare regime tributario.

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