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ADDIZIONALI IRPEF DI COMPARTECIPAZIONE, OCCHIO ALL’ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE

Addizionali Irpef di compartecipazione, occhio all’aliquota deliberata dal Comune

Se l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef è differenziata per scaglioni di reddito, l’aliquota dell’addizionale di compartecipazione è quella più bassa deliberata

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L’art. 28 del D.L. n. 201/2011 (il decreto “Salva Italia”) ha innalzato l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’Irpef fissandola nella misura dell’1,23%, salvo il potere della regione di aumentarla o diminuirla, con propria legge, entro determinati limiti fissati dal legislatore. Il decreto, tuttavia, nulla ha disposto in relazione all’aliquota (0,90%) dell’addizionale di compartecipazione da applicare sui compensi, indennità e/o rimborsi forfetari erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche.
Le Entrate, con Risoluzione n. 106/E pubblicata ieri 11 dicembre 2012, hanno chiarito che, qualora l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef non è stabilita dalla regione in misura fissa, bensì differenziata per scaglioni di reddito, per individuare quella dell’addizionale di compartecipazione deve essere considerata l’aliquota più bassa deliberata dalla stessa regione. Analoghe conclusioni per quanto concerne l’individuazione dell’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione, anche se non stabilita normativamente con D.m.

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