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NIENTE SANZIONI PER I RITARDI NELLE TRASCRIZIONI IMMOBILIARI IN CASO DI ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ

Niente sanzioni per i ritardi nelle trascrizioni immobiliari in caso di accettazione tacita dell’eredità

L’Agenzia del Territorio precisa la non applicabilità di sanzioni per il ritardo nella trascrizione immobiliare di beni immobili ereditati per effetto di un’accettazione tacita e non espressa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se un’eredità viene acquisita non con un atto di accettazione espressa, ma con un’attività da cui deriva un’accettazione tacita (ad esempio, movimentazioni del conto corrente del defunto, vendita della sua autovettura, ecc.) e l’eredità comprende beni immobili, la pubblicazione di questo evento nei Registri immobiliari non è passibile di sanzione se richiesta oltre i 30 giorni dalla data dell’atto notarile che rende possibile la pubblicità dell’evento. Lo ha chiarito l’Agenzia del Territorio nella Circolare n. 3 del 12.09.2012, ponendo fine ad una questione finora non chiara ai vari uffici periferici.

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