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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: RICHIESTA PIÙ SEMPLICE PER L’ALTRO GENITORE

Assegno per il nucleo familiare: richiesta più semplice per l’altro genitore

A seguito del recepimento del Regolamento CE 883/04, per il genitore non titolare di reddito è più semplice richiedere l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare

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L’Inps, con la Circolare n. 104 diffusa ieri 7 agosto 2012, ha precisato alcuni aspetti derivanti dall’adeguamento al Regolamento CE 883/04 relativamente all’assegno per il nucleo familiare. Finora, un genitore naturale convivente con la prole ma non titolare di reddito poteva usufruire dell’assegno familiare in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore, presentando però la relativa domanda, Ora, a seguito del Regolamento CE, se il titolare di reddito non esercita il diritto, l’altro genitore può presentare la domanda per l’erogazione dell’assegno sulla posizione contributiva dell’altro genitore.

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