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ACCONTO IRES 2010 ALLA PROVA DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

Acconto Ires 2010 alla prova degli interessi passivi indeducibili

Acconto Ires 2010: nel calcolo del secondo acconto con il metodo previsionale si deve tenere conto della quota indeducibile degli interessi passivi

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Entro il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo acconto 2010 che riguarda la quasi totalità dei contribuenti. Come noto, l’ammontare dell’acconto dovuto va determinato utilizzando, alternativamente, il metodo storico o il metodo previsionale. I soggetti IRES che intendono usufruire del metodo previsionale per il secondo acconto devono procedere al calcolo della quota di oneri finanziari del 2010 indeducibili in base a quanto previsto dall’art. 96 del TUIR. A supportare il lavoro delle imprese è stata predisposta dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino una procedura per individuare la quota indeducibile degli interessi passivi.

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Rag. Angelo Saitta - 13/11/2010

Calcolo che, tuttavia, potrebbe risultare non del tutto agevole, visto che bisogna per prima cosa determinare il risultato operativo lordo (Rol). L'eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi (interessi passivi netti) è, infatti, deducibile nei limiti del 30% del Rol della gestione caratteristica. Importanti sono le precisazioni fornite nella circolare 19/E/2009 per le holding industriali e i soggetti Ias. Le prime dovranno determinare il Rol con le modalità dettate dal comma 2 dell'articolo 96 del Tuir, vale a dire, quale differenza tra le voci A e B del conto economico al netto degliammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. I soggetti Ias, invece, devono riclassificare il conto economico secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice civile. Ciò, comunque, mantenendo fermi i valori risultanti dall'applicazione dei principi internazionali. Come seconda cosa occorre invece individuare gli interessi passivi esclusi, ex lege, o per prassi, dall'applicazione della disciplina. Se per esclusioni "di diritto" (interessi capitalizzati e relativi a finanziamenti per l'acquisizione di immobili patrimonio) non vi sono dubbi, ciò non può dirsi altrettanto per quelli derivanti dalla prassi. La circolare 47/E/2008 ha specificato che agli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisto di auto è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 164 del Tuir e non quella dell'articolo 96.

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