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LAVORO IRREGOLARE: SENZA PROVA CONTRARIA L’INFRAZIONE PARTE DAL 1° GENNAIO

Lavoro irregolare: senza prova contraria l’infrazione parte dal 1° gennaio

Legittimo l’accertamento con il quale il rapporto di lavoro irregolare si presume decorrente dal 1° gennaio dell’anno nel quale è stata contestata la violazione

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Con l’ordinanza n. 19209 dell’8 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui è legittimo l’avviso di irrogazione di sanzioni con il quale il rapporto di lavoro irregolare si presume decorrente dal 1° gennaio dell’anno nel quale è stata contestata la violazione, salvo prova contraria da parte del datore di lavoro. Nella fattispecie, la Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha riconosciuto la legittimità dell’operato dell’ufficio finanziario che, sulla base del processo verbale redatto dagli ispettori, aveva irrogato delle sanzioni per l’utilizzo di lavoratori irregolari, presumendo l’esistenza del rapporto dal 1° gennaio (e non dal giorno stesso dell’accertamento) dell’anno nel quale è stata contestata la violazione.

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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