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NELLA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PREVALE IL TIMBRO

Nella notifica degli atti giudiziari prevale il timbro

Tempestività dei ricorsi

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 14294 del 20 giugno 2007 hanno precisato che per provare la tempestività della notifica di un ricorso è sufficiente il timbro apposto sull’atto, anche se manca la firma dell’ufficiale giudiziario. La mancanza di questa, quindi, non impedisce di dimostrare che l’atto è stato notificato nei termini di legge, purchè sia stato apposto il timbro, recante l’indicazione della data e del numero cronologico dell’atto. La notifica si perfeziona, per il notificante dalla data di consegna del dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale mentre per il destinatario dalla data di ricezione.
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