E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 april e 2022 il DPCM 28 marzo sulle Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso.
Si prevede che la protezione temporan a di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022. Di seguito i primi articoli:
2. La protezione temporanea si applica in favore delle persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data, appartenenti alle seguenti categorie:
a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).
La protezione temporanea si applica anche agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
Attenzione : si considerano familiari, purche' soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 :
a) il coniuge di una persona di cui al comma 2, lettere a) e b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato;
b) i figli o le figlie minorenni c) i parenti corrispondenti alle categorie c) e d) dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano
totalmente o parzialmente, in tale periodo.
Permesso di soggiorno per protezione temporanea
Il Questore del luogo in cui la persona e' domiciliata rilascia agli sfollati delle categorie sopracitate, un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale. Qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea sarà prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. Il permesso di soggiorno perde efficacia ed e' revocato, anche prima della sua scadenza, in conseguenza dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Il permesso di soggiorno consente al titolare l'accesso :
- all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale
- , al mercato del lavoro e allo studio,
La richiesta del permesso di soggiorno va presentata direttamente in Questura e il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.
Protezione temporanea e protezione internazionale
Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea puo' presentare, in qualsiasi momento, domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n.25.