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DIVIETO SPOSTAMENTI, SEMPRE POSSIBILE RIENTRO ALLA RESIDENZA DOMICILIO ABITAZIONE

6 minuti, 13/03/2021

Divieto spostamenti, sempre possibile rientro alla residenza domicilio abitazione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento COVID-19

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 29 del 13/03/2021
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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LEGGE 12 marzo 2021, n. 29 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00038) - GU n.61 del 12-3-2021) - Vigente al: 13-3-2021

Avvertenza: Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Qui Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 

All'articolo 1: il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

«3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione»; 

Il comma 4 e' soppresso; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 

«4-bis. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa. 

4-ter. Qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia»; 

al comma 5: la numerazione del capoverso: «16-quinques» e' sostituita dalla seguente: «16-quinquies»; dopo il capoverso 16-sexies e' aggiunto il seguente: 

« 16-septies. 

Sono denominate: 

a) "Zona bianca", le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 

b) "Zona arancione", le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonche' le regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un'analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto; c) "Zona rossa", le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato; 

d) "Zona gialla", le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)». 

All'articolo 2: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74». 

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 

«Art. 2-bis. - (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore) 

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attivita' dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attivita' economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalita' tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalita' proprie dei predetti enti». 

All'articolo 3: al comma 1, terzo periodo, le parole: «su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta»; al comma 3: al primo periodo, dopo le parole: «principi stabiliti dal piano» e' inserita la seguente: «strategico»; al secondo periodo, le parole da: «informa periodicamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»; 

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'attuazione del piano» e' inserita la seguente: «strategico» e le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»; 

al comma 7, le parole: «e farmaco-epidemiologia» sono sostituite dalle seguenti: «e farmaco-epidemiologica» e le parole da: «di cui all'ordinanza» fino a: «n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020». 

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 

«Art. 3-bis. - (Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza) - 

1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per le mensilita' per cui l'incarico e' retribuito». 

All'articolo 4: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «b-bis) al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: "dell'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2021"; b-ter) al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: "del 2020" sono inserite le seguenti: "e del 2021"».

 Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. - 

(Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

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Testo coordinato L. 29 del 12 marzo 2021
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Commenti

umberto santulli - 28/03/2021

Per quanto riguarda la possibilità di rientro nelle seconde case, vorrei sapere cosa ne pensate delle mia osservazioni. IL DL originale diceva che era ammesso il rientro nel domicilio, residenza, abitazione conglobando in questo anche le seconde case. Una circolare successiva del Governo precisava che per evitare elusioni al provvedimento, il rientro era possbile solo a chi avesse titolo di proprietà o affitto prima del 15 Gennaio, data del DL. Ora il DL è stato convertito in legge con una modifica: all'articolo inerente ai rientri è stata messa una data , sino al 27 Marzo 2021. Il secondo capoverso dell'articolo non è stato modificato, e quindi ritengo che il provvedimento sul rientro sia esteso anche al 27 Marzo. In sintesi io ho acquistato casa il 9 Febbraio, ho diritto a spostarmi, ovviamente se nella regione dove ho la casa non ci sia un blocco della regione ancora più restrittivo.

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