HOME

/

FISCO

/

SPLIT PAYMENT IVA 2022

/

SCISSIONE PAGAMENTI: COME VERSARE L'ACCONTO IVA IN SCADENZA IL 27 DICEMBRE

2 minuti, 18/12/2017

Scissione pagamenti: come versare l'acconto Iva In scadenza il 27 dicembre

Con la circ: 28/E del 15 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate da’ chiarimenti in merito al versamento dell’acconto Iva, in scadenza il 27 dicembre, per chi rientra nello split payment

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 28/E del 15/12/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

La circolare ricorda che l’acconto Iva in scadenza il 27 dicembre di ogni anno deve considerarsi anticipo del versamento dovuto per i contribuenti mensili, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione).

L’acconto puo’ essere determinato in differenti modi:

1) “storico”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:

a) per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente (cosiddetti mensili);

b) per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali);

c) con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali per opzione);


2) “previsionale”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento dell’importo:

a) che i contribuenti “mensili” presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso;

b) che i contribuenti “trimestrali” presumono di dover versare per il quarto trimestre dell’anno in corso;

c) che i contribuenti “trimestrali per opzione” presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso;

3) “effettivo”: i contribuenti possono calcolare l’acconto versando un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali.

I soggetti che applicano lo split payment devono tenere conto dell'Iva assolta sugli acquisti dovuta direttamente all'erario per effetto di quanto previsto dall'art. 17 ter dpr 633/72.  Un sintesi puoi trovarla nell'articolo sull'Acconto Iva dei soggetti in scissione di pagamenti

Il testo completo della circolare in allegato.

Ti potrebbe interessare Split payment 2017 (Pacchetto eBook + VideoCorso) tutte le novità dello split payment per professionisti, società ed enti pubblici in un e-Book autore Nicola Forte + VideoCorso della durata di 2 ore

Tag: SPLIT PAYMENT IVA 2022 SPLIT PAYMENT IVA 2022 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 15.12.2017 n. 28
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SPLIT PAYMENT IVA 2022 · 23/10/2023 Split payment: pubblicati gli elenchi 2024

La scissione dei pagamenti, split payment, permette alle imprese di incassare il solo imponibile della fattura emessa, demandando alla PA l’onere del versamento dell’IVA

Split payment: pubblicati gli elenchi 2024

La scissione dei pagamenti, split payment, permette alle imprese di incassare il solo imponibile della fattura emessa, demandando alla PA l’onere del versamento dell’IVA

Split payment: ufficiale la proroga al 2026

Decisione UE n 324/2023: l'Italia autorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026

Guida completa al Regime IVA di “Split Payment”

Split payment: ambito oggettivo e soggettivo, fattura elettronica, scritture contabili e aspetti sanzionatori. Un guida completa per lo split

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.