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INVIO TELEMATICO ELENCHI CLIENTI FORNITORI

2 minuti, 28/05/2007

Invio telematico elenchi clienti fornitori

Agenzia delle Entrate - Comunicato Stampa del 28/05/2007

Forma Giuridica: Prassi - Comunicato
Numero del 28/05/2007
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Per invio telematico elenco clienti fornitori primo appuntamento il 15 ottobre.

A regime invio il 29 aprile di ogni anno, si dovrà indicare codice fiscale e importo operazioni
Scatterà il prossimo 15 ottobre il primo invio degli elenchi clienti fornitori all'amministrazione finanziaria relativo alle operazioni concluse nel 2006.
Per i contribuenti con un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione Iva trimestrale (516.000 euro per le cessioni di beni e 309.000 per le prestazioni di servizio) l'invio e' previsto entro il 15 novembre.


Al fisco dovranno essere trasmessi gli elenchi dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, quelli dei soggetti da cui sono state ricevute, l'importo delle operazioni effettuate, l'eventuale imposta relativa e l'anno cui si riferisce la comunicazione.
Il provvedimento varato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate ha ottenuto il via libera del Garante per la protezione dei dati personali ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Aderendo anche alle richieste avanzate dai rappresentanti delle Associazioni di categoria al Tavolo tecnico con l'Agenzia delle Entrate, il provvedimento introduce alcune misure per alleggerire l'impatto sui contribuenti in sede di prima applicazione.


In particolare, per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere trasmessi unicamente i dati dei clienti con partita Iva e potrà essere indicata anche solo la partita Iva del soggetto cliente o fornitore.
Inoltre, sono escluse dall'obbligo della comunicazione le informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva e le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi. E' anche esclusa l'obbligatorietà dell'indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti.


A REGIME invece, cioè a partire dal 2008, i soggetti obbligati dovranno comunicare il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva.
Inoltre per ciascun soggetto cliente o fornitore, dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta relativa; l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relativa, riguardanti annualità precedenti. Non sarà invece necessario trasmettere i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni, ad esclusione delle c.d. esportazioni "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali. Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione.


Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni, i contribuenti utilizzeranno il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall'Agenzia delle entrate, rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento.


Il termine per la trasmissione delle informazioni è previsto per il 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Sull'edizione odierna del quotidiano Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.fiscooggi.it - sarà pubblicato un articolo illustrativo del provvedimento.


Roma, 28 maggio 2007

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022

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