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CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO NON INTERROMPE IL CONSOLIDATO

1 minuto, 03/03/2017

Il trasferimento della partecipazione di controllo non interrompe il Consolidato

Il regime della tassazione di gruppo continua a resistere anche con il trasferimento della partecipazione di controllo dalla stabile organizzazione in Italia alla casa madre estera

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 25 del 02/03/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate
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Il trasferimento della partecipazione di controllo dalla stabile organizzazione in Italia alla casa madre estera, non impedisce la continuazione del regime della tassazione di gruppo, questo a seguito delle modifiche normative apportate dal Decreto internazionalizzazione, con le quali il legislatore ha voluto adeguare il regime del consolidato fiscale nazionale alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il decreto internazionalizzazione ha, quindi, innovato la disciplina del consolidato nazionale prevedendo il c.d. consolidato tra sorelle, ovvero la possibilità di includere nel consolidato nazionale – in qualità di consolidate – le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni ed eliminando l’obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare.

In tal modo, si è inteso eliminare la connessione patrimoniale delle partecipazioni delle consolidate con la stabile organizzazione della controllante non residente, in coerenza con la nuova disciplina relativa alle stabili organizzazioni, introdotta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che chiarisce l’inesistenza del principio della “forza di attrazione della stabile organizzazione” e ribadisce la vigenza del functionally separate entity approach”, in base al quale il reddito della stessa sarà determinato tenendo conto dei propri rischi, funzioni e asset.

Queste le precisazioni che arrivano dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 2 marzo 2017 n. 25 in risposta all’interpello di una società (Alfa), capogruppo di uno dei principali gruppi bancari europei, operante in Italia tramite stabile organizzazione in Milano e presente sul territorio anche attraverso alcune società di capitali controllate direttamente e indirettamente.
Con riferimento al caso in oggetto l'Agenzia ha rilevato che, anche in seguito al trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma S.p.A. dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia di Alfa S.A. al patrimonio della casa madre, continuano a sussistere in capo alla società controllante (Alfa S.A.) i requisiti richiesti dal legislatore per la prosecuzione del regime della tassazione di gruppo con la consolidata Gamma S.p.A., attraverso la stabile organizzazione in Italia (in qualità di consolidante).

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Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 02/03/2017 n. 25
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