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CHIARIMENTI UTILIZZO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

2 minuti, 14/03/2016

Chiarimenti utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile

Misura del contributo a carico delle imprese beneficiarie per l’accesso alla garanzia del Fondo e modalità di presentazione delle richieste di erogazione per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo; Circolare del MISE dell' 08.03.2016 n. 21255 e Allegati

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 21255 del 08/03/2016
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ascolta la versione audio dell'articolo

I decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 (Agenda digitale) e del 5 dicembre 2014, n. 283 (Industria sostenibile), prevedono la concessione di agevolazioni in favore, rispettivamente, di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, e di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile».

Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 30 aprile 2015, sono state definite le disposizioni attuative dei predetti interventi agevolativi, inerenti alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di agevolazioni, alle condizioni e ai punteggi per la valutazione delle domande, ai costi ammissibili, nonché alle modalità di presentazione delle domande di erogazione e ai criteri per lo svolgimento delle verifiche, dei controlli e delle ispezioni.

Ai sensi dell'articolo 10 del predetto decreto, una parte del solo finanziamento agevolato può essere richiesto in anticipazione. In tal caso possono essere avanzate fino a due richieste, pari ciascuna al 30% del finanziamento concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Per l’ottenimento di tali erogazioni in anticipazione, consentite a tutte le imprese beneficiarie indipendentemente dalla loro dimensione, è prevista, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, dei decreti, in alternativa alla garanzia della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa, la possibilità di ricorrere alla garanzia dello strumento istituito con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 6 agosto 2015 (Fondo).

L’accesso al Fondo prevede il versamento di un contributo da parte dell’impresa beneficiaria.

Con la presente Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 marzo 2016, n. 21255, vengono fornite le indicazioni operative per la presentazione delle domande di erogazione ed i relativi moduli e viene indicata la misura del contributo a carico delle singole imprese beneficiarie per l’accesso alla garanzia del predetto Fondo.

La presente circolare fornisce, infine, alcune indicazioni in merito alle modalità di rimborso del finanziamento agevolato nonché alcune precisazioni sull’ammissibilità dei costi agevolati.

Misura del contributo a carico delle imprese beneficiarie per l’accesso alla garanzia del Fondo

La quota a carico delle imprese beneficiarie per l’accesso alla garanzia del Fondo ai fini dell’erogazione in anticipazione del solo finanziamento agevolato, così come fissata dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 4 dicembre 2015, è pari al 2,1% dell’anticipazione richiesta.
Tale importo, previa autorizzazione dell’impresa beneficiaria che chiede l’accesso alla garanzia del Fondo, è trattenuto dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) sull’ammontare dell’anticipazione richiesta e non viene restituito qualunque sia l’esito del progetto agevolato. La predetta quota a carico dell’impresa beneficiaria è dovuta solo in occasione della prima richiesta di anticipazione ed è commisurata alla stessa e non viene, pertanto, trattenuta sull’eventuale seconda.

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 08/03/2016 n. 21255
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