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CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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LE RISPOSTE DELL'AGENZIA SU ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

2 minuti, 03/03/2016

Le risposte dell'Agenzia su oneri detraibili e deducibili

Dalle spese di ristrutturazione su parti comuni dei condomini minimi, alle spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale, tutti i chiarimenti dell'Agenzia ai quesiti posti dai Caf e dagli operatori; Circolare del 02.03.2016 n. 3

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 3 del 02/03/2016
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 2 marzo 2016 n. 3/E fornisce chiarimenti in merito a questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti relative a oneri detraibili e deducibili.

Tra i principali chiarimenti, in materia di condomini minimi la circolare innova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste.

In merito all'acquisto immobili abitativi destinati alla locazione, la circolare chiarisce che il limite di 300.000,00 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, (articolo 21 del Dl n. 133/2014), anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, il documento di prassi precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300mila euro.
Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell’articolo 21 del Dl n. 133/2014.

Indice della Circolare:

1 QUESITI IN MATERA DI IMPOSTE SUI REDDITI
1.1 Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale
1.2 Spese per pedagogista
1.3 Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo
1.4 Pertinenza abitazione principale
1.5 Sostituzione Caldaia e “bonus mobili”
1.6 Spese per sostituzione sanitari
1.7 Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - ulteriori chiarimenti
1.8 Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
1.9 Acquisto immobili da locare - deducibilità costo d’acquisto
1.10 Acquisto immobili da locare - deducibilità interessi passivi
1.11 Acquisto immobili da locare – limite di deducibilità degli interessi passivi
1.12 Acquisto immobili da locare - limite temporale deducibilità interessi passivi
1.13 Acquisto immobili da locare – durata del contratto di locazione
1.14 Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero
1.15 Spese per la frequenza scolastica

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Allegato

Circolare Agenzia Entrate 3/E del 2 marzo 2016
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