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VOLUNTARY DISCLOSURE, PROROGA DELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1 minuto, 14/09/2015

Voluntary disclosure, proroga della trasmissione della documentazione

Prorogati 30 giorni per la presentazione della documentazione e della relazione. L'istanza resta al 30 settembre

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 116808 del 14/09/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate comunica in merito alla Voluntary disclosure, la proroga della trasmissione della documentazione e della relazione, resta ferma la presentazione dell'istanza al 30 settembre.
In allegato il provvedimento che modifica i termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo.
Ecco il testo del comunicato Stampa:
Con un provvedimento, firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene prevista la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure.
Più tempo per trasmettere la documentazione - Considerate le recenti novità introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, l’Agenzia tiene conto delle difficoltà che i contribuenti potrebbero incontrare nel
reperire la documentazione e le informazioni relative ad annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, che, ai fini della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, possono essere considerate oggetto della procedura di collaborazione volontaria.
Il nuovo termine - La trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura e della relativa documentazione a supporto può essere effettuata fino a 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza. Anche coloro che presenteranno l’istanza a ridosso della scadenza potranno quindi avvalersi di 30 giorni per trasmettere la relazione e l’intera documentazione.
Non punibilità per le annualità scadute - Gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità.
Integrazione delle relazioni già presentate - Coloro che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono considerare oggetto della procedura imponibili, imposte e ritenute per i quali è scaduto il termine per l’accertamento e correlati alle attività dichiarate nell’ambito della stessa devono integrare la relazione e la
documentazione entro 30 giorni da oggi.
Roma, 14 settembre 2015
 

 
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Tag: PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI VOLUNTARY DISCLOSURE VOLUNTARY DISCLOSURE

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