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STOP ALLE COLLABORAZIONI COORDINATE:ECCO LO SCHEMA DEL DECRETO

2 minuti, 08/04/2015

Stop alle collaborazioni coordinate:ecco lo schema del decreto

Riordino delle tipologie contrattuali: spariscono le collaborazioni a progetto dal 1 gennaio 2016, Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti di co-co-co e partite Iva

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero del 20/02/2015
Fonte: Governo Italiano
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lo schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015 contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Il decreto è stata emanato a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Ecco i punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali.
 
Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.).
A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Leggi anche "Come cambiano le collaborazioni a progetto dal 1 gennaio 2016"
 
Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.
 
Vengono confermate le seguenti tipologie:
 
Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
 
Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%).
 
Contratto a chiamata. Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
 
Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.
 
Apprendistato. Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.
 
Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto).
 
Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
 
Mansioni. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).
 
Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

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