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PUBBLICATI QUATTRO NUOVI CODICI TRIBUTO

4 minuti, 14/05/2012

Pubblicati quattro nuovi codici tributo

L'Agenzia delle Entrate con quattro risoluzioni del 14.05.2012 ha pubblicato i codici tributo in merito alla cedolare secca, al versamento del contributo di solidarietà, al pignoramento presso terzi e infine alla maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di comodo

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 47 - 48 - 49 - 50 del 14/05/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
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L'Agenzia delle Entrate ha fatto il pieno di codici tributo con le Risoluzioni n. 47, 48, 49 e 50 del 14 maggio 2012, per il versamento dell’imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi (Ris. n. 50), per il versamento dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione a seguito di assistenza fiscale (Ris. n. 49), per il versamento della maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di comodo (Ris. n. 48) e per il versamento del contributo di solidarietà (Ris. n. 47).

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi - Risoluzione n. 50 del 14/05/12

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sui redditi percepiti dal creditore pignoratizio, si istituisce il seguente codice tributo:
  •  “4040” denominato “Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010”
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione a seguito di assistenza fiscale – Risoluzione n. 49 del 14/05/12

Con risoluzione del 25 maggio 2011, n. 59/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto e del saldo della cedolare secca.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la predetta imposta a seguito di assistenza fiscale, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “1845” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO”
  • “1846” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO”

Per consentire il versamento, tramite modello F24EP, delle somme dovute per l’imposta in parola a seguito di assistenza fiscale, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “147E” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO”;
  • “148E” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO”
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di comodo - Risoluzione n. 48 del 14/05/12

Per consentire ai soggetti interessati il versamento della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES, tramite il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “2018” denominato “Maggiorazione IRES – acconto prima rata – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.”
  • “2019” denominato “Maggiorazione IRES – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.”
  • “2020” denominato “Maggiorazione IRES – saldo - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.”
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà - Risoluzione n. 47 del 14/05/12

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, del predetto contributo determinato in sede di dichiarazione dei redditi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “1683” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011”
  • “1619” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”

Per consentire il versamento, mediante il modello “F24 enti pubblici”, del contributo in parola trattenuto a seguito di assistenza fiscale, si istituisce il seguente codice tributo:

  •  “146E” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”

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Allegato

Risoluzioni n. 47 - 48 - 49 - 50 del 14/05/2012
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Commenti

micky - 21/05/2012

E' stupefacente che in un momento di gravissima crisi economica l'Agenzia delle Entrate, il nostro governo, il nostro Stato, pensino solo a come e quanto incassare. La normativa sulle Società di Comodo è stata inasprita e aggravata nelle sue sanzioni, nulla si è fatto per tenere conto di quelle società che, pur non conseguendo utili, cercano di "sopravvivere" per passare il momento di crisi. Tutta questa normativa, per come è formulata, secondo me è al limite della costituzionalità, infatti viene tassato un reddito "fantomatico" calcolato sul possesso di beni (magari vecchi e da tempo completamente ammortizzati)senza dare la possibilità al contribuente e l'obbligo all'Agenzia delle Entrate di dimostrarne la effettiva sussistenza. La nostra costituzione recita che ognuno deve contribuire in base alle proprie effettive capacità. Poi però, gli studi di settore, la normativa sulle società di comodo, tassano i contribuenti e le piccole imprese a prescindere. Forse questo spiega il perchè di tanti imprenditori "rovinati" dal fisco, che cercano di difendere il frutto di anni di sacrifici dalla voracità di uno Stato cieco e sordo rispetto alla realtà sociale del momento.

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