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CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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NON SI APPLICANO I TRIBUTI SPECIALI AGLI ATTI REGISTRATI IN UFFICIO

1 minuto, 14/03/2012

Non si applicano i tributi speciali agli atti registrati in ufficio

Non si applicano i tributi speciali agli atti pubblici, alle scritture private non autenticate e agli atti giudiziari registrati negli uffici dell’Agenzia delle Entrate; questo quanto stabilito dalla Risoluzione del 14/03/2012 n. 24

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 24 del 14/03/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Risoluzione del 14 marzo 2012 n. 24 l'Agenzia delle Entrate precisa che agli atti pubblici, alle scritture private non autenticate e agli atti giudiziari registrati negli uffici dell’Agenzia delle Entrate, non si applicano i tributi speciali.

Pertanto, per l’annotazione degli estremi di registrazione a margine o in calce all'atto/i restituito/i, effettuata nell’ambito del procedimento di registrazione, secondo le modalità previste per la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private non autenticate e degli atti giudiziari, non sono dovuti i tributi speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto legge n. 533 del 1954, per carenza del presupposto impositivo.

Con riferimento alla registrazione volontaria di atti ex articolo 8 del TUR, si ritiene che non siano dovuti i tributi speciali, atteso che l’annotazione operata dall’ufficio secondo le modalità previste dall’articolo 16 del TUR costituisce, anche in tal caso, una modalità di “Esecuzione della Registrazione”.

Con circolare 1° giugno 2011 n. 26/E, con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione e di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, è stato chiarito che “il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione”, atteso che tali annotazioni costituiscono una modalità di “Esecuzione della Registrazione” e che, pertanto, non possono qualificarsi né come certificazione, né come attestazione da parte dell'ufficio.

Inoltre la richiesta di registrazione del contratto è presentata dal contribuente in adempimento di un obbligo di legge e che, quindi, l’attività svolta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento di tale formalità non può essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al D.L. n. 533 del 1954.

La soluzione interpretativa soprarichiamata costituisce un principio di carattere generale, suscettibile di essere applicato alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti.

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Allegato

Risoluzione del 14/03/2012 n. 24
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