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ELENCO CLIENTI E FORNITORI – PROROGA DEI TERMINI DI COMUNICAZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2010

1 minuto, 16/09/2011

Elenco Clienti e Fornitori – Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d’imposta 2010

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 16/09/2011 ha prorogato il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (solo per il periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato a 25.000) al 31/12/2011.

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 16/09/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate
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Slitta al 31 dicembre 2011 l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila (solo per il periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato a 25.000) il c.d. nuovo Elenco clienti fornitori.
Il termine originariamente previsto per il 31 ottobre 2011 è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16/09/2011.
Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.

Al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse, le specifiche tecniche, come modificate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, sono state sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.

Per consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico, viene altresì modificato il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010. Tale modifica ha determinato una proroga di detto termine dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.

Pertanto, i soggetti titolari di partiva Iva devono presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro venticinquemila entro il 31 dicembre 2011.

Si ricorda che solo per il periodo d’imposta 2010 per consentire un’attuazione graduale della disciplina, l’importo di 3.000 euro è elevato ad euro 25.000 e sono escluse dall’obbligo di comunicazione in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022

Allegato

Provvedimento del 16/09/2011
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