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SCUDO FISCALE - RIMPATRIO O REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010

2 minuti, 30/11/2009

Scudo fiscale - rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero entro il 31 dicembre 2010

Ulteriori precisazioni in merito alle problematiche relative alla normativa volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia, fonite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 30/11/2009 n. 50

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 50 del 30/11/2009
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
E’ stato da più parti rappresentato che in numerosi casi il rimpatrio e/o la regolarizzazione effettivi delle attività richiede adempimenti di notevole complessità riconducibili a prescrizioni di carattere normativo e/o contrattuale o, comunque, a cause di fonte esterna non dipendenti dalla volontà del contribuente. In relazione a tali circostanze è stato, pertanto, chiesto di precisare la data ultima entro la quale è possibile concludere le operazioni di emersione.
Al riguardo, tenuto conto della rilevanza delle situazioni in esame, nella prospettiva di non penalizzare i contribuenti che, pur volendo, sono oggettivamente impossibilitati a perfezionare le operazioni di emersione in tempi brevi, si ritiene
ragionevole individuare nel 31 dicembre 2010 il termine ultimo entro il quale le suddette operazioni devono essere concluse con l’effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività.


OGGETTO: Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
Perfezionamento delle operazioni di emersione.

PREMESSA
Con la circolare n. 49/E del 23 novembre 2009 sono state fornite precisazioni in merito ad alcune problematiche relative alla normativa volta a consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti
residenti in Italia.
Ad integrazione della suddetta circolare, si forniscono ulteriori precisazioni.

PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO E REGOLARIZZAZIONE
Nella Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 è stato precisato che, qualora alla data del 15 dicembre 2009 le operazioni di emersione non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato, gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso a condizione che le medesime operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma.

In ogni caso, entro il 15 dicembre 2009, il contribuente deve aver corrisposto l’imposta straordinaria all’intermediario e deve aver avviato le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all’estero.
In via del tutto esemplificativa, nella successiva circolare n. 49/E del 2009 sono state individuate alcune delle suddette cause, ostative al completamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione entro il termine richiamato.

E’ stato da più parti rappresentato che in numerosi casi il rimpatrio e/o la regolarizzazione effettivi delle attività richiede adempimenti di notevole complessità riconducibili a prescrizioni di carattere normativo e/o contrattuale o, comunque, a
cause di fonte esterna non dipendenti dalla volontà del contribuente.

In relazione a tali circostanze è stato, pertanto, chiesto di precisare la data ultima entro la quale è possibile concludere le operazioni di emersione.
Al riguardo, tenuto conto della rilevanza delle situazioni in esame, nella prospettiva di non penalizzare i contribuenti che, pur volendo, sono oggettivamente impossibilitati a perfezionare le operazioni di emersione in tempi brevi, si ritiene
ragionevole individuare nel 31 dicembre 2010 il termine ultimo entro il quale le suddette operazioni devono essere concluse con l’effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività.

Come già chiarito con la circolare n. 49/E, nei casi in esame, gli effetti dello scudo fiscale si producono fin dalla data di pagamento dell’imposta straordinaria da parte del contribuente con riferimento all’importo indicato nella dichiarazione
riservata prodotta in via definitiva all’atto della rimozione delle cause ostative.

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