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IVA PER CASSA MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

IVA per cassa ma solo a determinate condizioni

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto attuativo del 26 Marzo 2009

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 26/03/2009
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con D.M. 26 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2009, n. 96, entrano oggi in vigore le regole sull'IVA per cassa. In Allegato il DM del 26/03/2009 con la Relazione Illustrativa.
Il Decreto attuativo dell'articolo 7 del Dl 185/2008 dispone l'applicabilità del meccanismo dell'Iva per cassa, secondo il quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

Questo solo quando ricorrono determinate condizioni, quali:
  • Volume d'affari non superiore a 200.000 euro;
  • le prestazioni o cessioni non devono riguardare operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazioni dell'Iva, nè operazioni effettuate nei confronti di coloro che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
  • la fattura deve contenere l'indicazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita.

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022

Allegato

Decreto Ministeriale del 26 marzo 2009
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