Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2005, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dispone che i versamenti unitari e le compensazioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai contributi dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI.
Al fine di consentire, ai soggetti interessati, il versamento dei contributi dovuti all’INPGI - gestione separata, ai sensi del decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103 e del relativo regolamento del 1° settembre 2006 approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997 utilizzando il modello “F24 accise”, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “G001” denominato “Gestione separata - contributi minimi in acconto”;
- “G002” denominato “Gestione separata - contributi obbligatori saldo unica soluzione”;
- “G003” denominato “Gestione separata - contributi obbligatori saldo a rate”;
- “G004” denominato “Gestione separata - contributi da versare anni pregressi”;
- “G005” denominato “Gestione separata - sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi ex art. 9 del regolamento del 1° settembre 2006”;
- “G006” denominato “Gestione separata - interessi di mora”;
- “G007” denominato “Gestione separata - sanzioni per ritardata e infedele comunicazione ex art. 10 del regolamento del 1° settembre 2006”;
- “G00R” denominato “Gestione separata - rata debito rateizzato”.
Nella stessa sezione, nel campo “Ente” è indicata la lettera “P”, il campo “codice identificativo” è valorizzato con il “codice azienda”, mentre i campi “mese” e “anno di riferimento” sono evidenziati con il mese e l'anno per cui si effettua il versamento, espressi nella forma “MM” e “AAAA”.
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente risoluzione