HOME

/

FISCO

/

RAVVEDIMENTO OPEROSO 2024

/

ISTITUZIONI CODICI TRIBUTO PER INTERESSI SU RAVVEDIMENTO

2 minuti, 22/05/2007

Istituzioni codici tributo per interessi su ravvedimento

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 22/05/2007 n. 109

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 109 del 22/05/2007
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Oggetto:
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite Modello F24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Testo:
L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consente ai contribuenti di sanare le irregolarità nella determinazione e nel pagamento dei tributi con il versamento di sanzioni ridotte, in aggiunta all'imposta e agli interessi.
Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo e delle sanzioni. Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:


" 1989 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
" 1990 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";
" 1991 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
" 1992 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"
" 1993 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
" 1994 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"
" 1995 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale";

Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
  • i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
  • i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "codici attivita' e tributo";
  • il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali" pubblicata nella sezione "codici attivita' e tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it
In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.
Si precisa che le nuove modalita' non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

Tag: RAVVEDIMENTO OPEROSO 2024 RAVVEDIMENTO OPEROSO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 17/04/2024 Il ravvedimento operoso si apre al cumulo giuridico

Il ravvedimento operoso si apre al cumulo giuridico: le novità della Riforma Fiscale con il Dlgs sulle sanzioni

Il ravvedimento operoso si apre al cumulo giuridico

Il ravvedimento operoso si apre al cumulo giuridico: le novità della Riforma Fiscale con il Dlgs sulle sanzioni

Il nuovo ravvedimento operoso

Cambiano le regole del c.d. “ravvedimento operoso”: vediamo come

Ravvedimento speciale prorogato al 31/05/2024 ed esteso al passato

Il Governo ha approvato una ulteriore proroga al ravvedimento speciale

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.