HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PATENTE SICUREZZA CANTIERI: AL VIA LE DOMANDE TELEMATICHE

Patente sicurezza cantieri: al via le domande telematiche

Da oggi 1 ottobre 2024 in vigore l'obbligo della patente per i cantieri edili. Attivata la piattaforma INL per le domande. Tutte le regole, normativa e prassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da oggi 1 ottobre 2024  in vigore l'obbligo  della  patente per i cantieri edili.  L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato la piattaforma dedicata per le domande telematiche . Resta possibile anche inviare una PEC  autocertificazione valida però solo  fino al 1 novembre.

L'ispettorato ha messo anche a  disposizione  un indirizzo mail  per le richieste di chiarimenti: [email protected]

Vediamo di seguito tutti i dettagli sul nuovo adempimento per imprese e autonomi che operano nei cantieri mobili e temporanei .

1) Patente edilizia per imprese e autonomi: decorrenza e requisiti

E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR  nel 2024  DL 19/2024 . Qui il testo convertito iin legge il 30 aprile   2024 . 

All'interno, anche a seguito della sciagura verificatasi nel cantiere edile di Firenze e di altri gravi incidenti successivi ,  sono state introdotte nuove misure  per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .  Sono previsti  ad esempio

  1.  maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati  interessate. 
  2. il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a  crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche  per i soggetti che operano nei  cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..

Nello specifico  il DL  19 2024 interviene sull'articolo 27  del TU sicurezza (81/2008)   e introduce l'obbligo per imprese e lavoratori autonomi , a far data dal 1° ottobre 2024  ai fini dell'accesso ai cantieri edili del  possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

Come detto, è in preparazione  un decreto del Ministero del lavoro   che dovrebbe  dettagliare  le modalità di richiesta e di rilascio della patente.

ATTENZIONE  Non sono tenute al possesso della patente  le imprese con attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il Decreto prevede siano  necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,  o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi  specificati dall’articolo 37 del decreto  ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
  • d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività  salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

2) Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di  15 crediti.

 La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati verso i titolari dalle autorità competenti per violazioni agli articoli del  Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008  .

 In particolare sono previste le seguenti decurtazioni :

EVENTI PUNTI TAGLIATI
 per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I10 crediti
per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI7 crediti 
provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:5 crediti 
 riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore20 crediti 
 riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente15 crediti
 un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni:10 crediti 

SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA

Nei casi infortuni da cui derivi  morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. 

L’ispettorato nazionale del lavoro definirà  i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

 L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi   deve dare  notizia, entro trenta giorni dalla notifica:

  •  ai destinatari, e 
  • alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

RECUPERO DEI CREDITI 

 I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare

Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. 

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti  previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti .

 Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 

Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

3) Patente sicurezza cantieri: le sanzioni previste

L'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili  da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta:

  • il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e 
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

4) Patente sicurezza in edilizia: nuovi obblighi e sanzioni committenti

In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :

  • a)  verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio  e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
  • b)  chiedere  alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  • b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
  • c)  trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».

5) Patente sicurezza cantieri: le istruzioni per le domande e autocertificazioni

 E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il  Decreto  attuativo  sulle modalità per l'ottenimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, DM 132 del 18.9.2024 .  

Tra le novità da segnalare rispetto al decreto istitutivo:

  •  possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti,  in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri, 
  • Il decreto prevede anche l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto. 
  • Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione
  • I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.

Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.

L'ispettorato precisa che  in attesa della predisposizione della piattaforma telematica,  prevista per il 1 ottobre  2024, è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una  autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo  [email protected].

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva  ha  efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della  patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Fonte immagine: Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 04/10/2024 Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura

Dal 3 ottobre 2024 richiesto il versamento tramite PAGOPA e una autocertificazione da presentare entro il 1 novembre. i dettagli in una Nota del Ministero del lavoro

Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura

Dal 3 ottobre 2024 richiesto il versamento tramite PAGOPA e una autocertificazione da presentare entro il 1 novembre. i dettagli in una Nota del Ministero del lavoro

Intermediario assicurativo: iscrizione al RUI sostituisce obbligo presentazione SCIA?

Si, per l’intermediario assicurativo, l'iscrizione al RUI sostituisce il tradizionale obbligo di presentazione della SCIA

Pratica forense INPS: al via le domande

Già possibile inoltrare la domanda online di tirocinio per gli avvocati presso INPS. La scadenza è il 31 luglio 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.