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CONCESSIONI BALNEARI: GARE OBBLIGATORIE ENTRO 2027 CON ECCEZIONI

Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni

Tutte le regole per le nuove concessioni balneari: il decreto in GU del 16 settembre

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In GU n  217 del 16 settembre il Decreto Infrazioni in risposta alla infrazione dell'UE nei confronti dell'Italia.

Tra gli altri, l'art 1 si occupa della urgente questione delle concessione balneari.

Si ricorda che, il confronto Italia-Bruxelles per il raggiungimento di un compromesso sul tema, è stato lungo e complesso ed ha seguito le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia UE che hanno ribadito l'urgenza di una regolamentazione.

Leggi anche: Concessioni balneari: i Commercialisti centrali nelle asseverazioni degli indennizzi.

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1) Concessioni balneari: gare obbligatorie entro il 2027

Il Governo ha specificato che con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione.

I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:

  • l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono  la  conclusione  della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo  4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo,  alla pendenza  di  un contenzioso  o  a  difficolta'   oggettive   legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente,  con atto  motivato,  puo'  differire  il  termine   di   scadenza   delle concessioni in essere  per  il  tempo  strettamente necessario  alla conclusione della procedura  e,  comunque,  non  oltre  il  31  marzo 2028.»; 
  • l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
  • la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare,
  • l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. 

2) Concessioni balneari: le principali novità per i bandi e gli indennizzi

Interessante evidenziare che le norme approvate prevedono che nel  bando di  gara  sono indicati: 

  • a)  l'oggetto   e   la   finalità della concessione, con specificazione  dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere  di  difficile   rimozione   insistenti,   compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale  e  impiantistico necessari per il nuovo affidamento; 
  • b) il valore degli  eventuali  investimenti  non  ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9; 
  • c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5; 
  • d) la misura del canone; 
  • e) il valore dell'indennizzo di  cui  al  comma  9,  nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso; 
  • f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a  garanzia  del  pagamento  del  canone  e  degli  altri obblighi gravanti sul concessionario; 
  • g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli  94  e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
  • h)  i  requisiti   di   capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla  concessione  oggetto  di affidamento e che agevolano  la  partecipazione  delle  microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili; 
  • i) le modalità e il termine, non inferiore  a  trenta  giorni, per la presentazione delle domande; 
  • l) il contenuto della domanda e la relativa  documentazione  da allegare,  ivi  compreso  il  piano  economico-finanziario   atto   a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare; 
  • m) le modalità di svolgimento del  sopralluogo  presso  l'area demaniale oggetto di affidamento; 
  • n) le modalità e i termini di svolgimento della  procedura  di affidamento; 
  • o) i criteri di aggiudicazione; 
  • p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente  le relative condizioni; 
  • q)  i motivi dell'eventuale   mancata   suddivisione   della concessione in lotti e l'eventuale  numero  massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente. 

La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni  e non è superiore ai venti anni ed è pari  al  tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa  remunerazione  degli  investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario. 

Ai fini della valutazione delle  offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità: 

  • a) l'importo offerto rispetto  all'importo  minimo  di  cui  al comma 4, lettera e); 
  • b) la qualità e  le  condizioni  del  servizio  offerto  agli utenti, anche  in  relazione  al  programma  di  interventi  indicati dall'offerente, con particolare riferimento a  quelli  finalizzati  a migliorare l'accessibilità e  la  fruibilità  dell'area  demaniale,
  • anche da parte delle persone con disabilità nonche'  l'offerta  di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione; 
  • c) la qualità degli impianti, dei manufatti e  di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
  • architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali; 
  • d)  l'offerta  di  servizi   integrati   che   valorizzino   le specificità culturali,  folkloristiche  ed enogastronomiche   del
  • territorio; 
  • e)   l'incremento e  la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa; 
  • f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di  sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente  e  di  salvaguardia  del
  • patrimonio culturale; 
  • g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente  o  totalitaria, per  le  attività oggetto  della  concessione,  personale  di  età inferiore a trentasei anni; 
  • h)  l'esperienza  tecnica  e  professionale  dell'offerente  in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte
  • in regime di concessione; 
  • i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti,  ha  utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se e per il proprio nucleo familiare; 
  • l) al fine di garantire la massima  partecipazione,  il  numero delle  concessioni  di  cui è già titolare,  in  via  diretta  o
  • indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di  riferimento dell'ente concedente; 
  • m) il numero di  lavoratori  del  concessionario  uscente,  che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per  sè e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna  ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione. 

In caso di rilascio della concessione a  favore di  un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare  al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo  49  del  codice  della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo,  delle  opere  non

amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario. 

In caso di rilascio della concessione a  favore  di  un  nuovo concessionario,   il concessionario   uscente   ha   diritto    al riconoscimento  di  un  indennizzo  a   carico   del   concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati  al  termine della concessione,  ivi compresi gli investimenti  effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente  dichiarati  dalle   autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi  di  legge,  al  netto  di  ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata,  nonché pari  a  quanto  necessario  per  garantire  al concessionario  uscente  un'equa remunerazione  sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di  criteri previsti  con  decreto del  Ministro  delle infrastrutture  e   dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il  valore  degli  investimenti effettuati e non ammortizzati e  di  quanto  necessario  a  garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione  del bando di gara,  rilasciata in  forma  asseverata  e  con  esplicita dichiarazione  di  responsabilità da  parte  di  un  professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi  indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili. 

Le spese della perizia  di  cui  al  secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione  a  favore  di   un   nuovo   concessionario,  il perfezionamento  del  nuovo  rapporto  concessorio   e'   subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da  parte  del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per  cento.  

Il  mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di  decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del  presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di  affidamento di cui ai commi 1 e 2.

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